FALSA DICHIARAZIONE: ESCLUSIONE?
FALSA DICHIARAZIONE DELL’O.E., QUANDO SCATTA LA ESCLUSIONE?
Commento alla Sentenza del TAR Toscana (Sezione Seconda) n. 1157/2025 del 20/6/25.
Questa sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana riguarda un ricorso presentato <..> contro l’aggiudicazione di una gara d’appalto per lavori di restauro e conservazione.
Analizziamo i punti chiave in modo semplice e comprensibile.
Il Contesto della Gara
Oggetto dell’appalto: Lavori di restauro e conservazione della copertura dell’ala juvarriana del Palazzo Ducale di Lucca.
Stazione Appaltante/Centrale di Committenza: Ministero della Cultura – Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Toscana, con Invitalia S.p.A. come centrale di committenza.
Importo a base di gara: Euro 2.291.951,58 (al netto di IVA).
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), con 90 punti per l’offerta tecnica e 10 per l’offerta economica.
Contendenti principali: Consorzio Consital (inizialmente aggiudicatario), Sapit S.r.l. (seconda classificata) e Fabio Francesconi S.r.l. (terza classificata).
Le Vicende dell’Aggiudicazione
Prima aggiudicazione: Inizialmente la gara era stata aggiudicata a <..> nel febbraio 2024.
Ricorso di <..> e annullamento: <..> (seconda classificata) ha impugnato l’aggiudicazione, e il TAR Toscana ha annullato l’aggiudicazione a <..> perché quest’ultimo non aveva i requisiti di classifica richiesti (classifica III-bis invece di IV). Questa decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato.
Nuova aggiudicazione a <..>: A seguito di ciò, Invitalia ha aggiudicato la gara a <..> nel febbraio 2025, in quanto divenuta prima classificata.
I motivi del ricorso di <..> (“Ricorrente”) e la decisione del TAR
Fabio Francesconi S.r.l., diventata seconda classificata, ha impugnato questa nuova aggiudicazione basandosi su quattro motivi principali.
1. Falsità nelle Dichiarazioni (Curriculum Dott.ssa <..>)
L’accusa: La ricorrente sosteneva che la <..> avesse allegato il curriculum di una restauratrice (Dott.ssa <..>) nella sua offerta tecnica senza il suo consenso, configurando una dichiarazione falsa. La Dott.ssa <..> aveva diffidato la <..> dall’usare il suo nome.
La decisione del TAR:
Il TAR ha riconosciuto che l’utilizzo del curriculum senza consenso equivale a una “falsa attestazione” e che la Dott.ssa <..> era inconsapevole.
Tuttavia, ha stabilito che la falsità non comporta un’esclusione automatica a meno che non sia iscritta nel casellario ANAC, cosa che non si è verificata.
Ha esaminato la possibilità di “grave illecito professionale” (art. 95, comma 1, lettera ‘e’ D.Lgs. 36/2023). Per tale illecito, l’esclusione non è automatica ma richiede una valutazione discrezionale della Stazione Appaltante.
Il Tribunale ha concluso che non c’era prova che la presenza della Dott.ssa <..> avesse “inciso sul punteggio assegnato” o fosse “determinante ai fini dell’aggiudicazione”. Inoltre, la successiva sostituzione della professionista dimostrava la sua fungibilità.
Esito: Il motivo è stato respinto.
2. Discordanze nei nominativi del personale.
L’accusa: La ricorrente ha segnalato una discordanza tra i nominativi dei dipendenti nell’organigramma dell’offerta tecnica e quelli dichiarati per l’applicazione del CCNL.
La decisione del TAR:
Il TAR ha ritenuto la censura infondata, evidenziando una “sostanzialmente piena coincidenza” e che le poche discordanze (un operaio non indicato nell’organigramma e alcune figure apicali esterne non presenti nella dichiarazione CCNL) non inficiavano l’offerta.
Esito: Il motivo è stato respinto.
3. Risoluzioni contrattuali precedenti di <..>
L’accusa: La ricorrente ha sostenuto che <..> aveva dichiarato il falso nel DGUE non menzionando risoluzioni contrattuali per grave inadempimento (una dal Comune di <..>, antecedente alla gara, e una dal Comune di <..> successiva).
La decisione del TAR:
Risoluzione del Comune di <..>: essendo successiva alla presentazione dell’offerta, non poteva essere riportata nel DGUE e quindi non vizia la procedura.
Risoluzione del Comune di <..>: sebbene antecedente, l’iscrizione nel casellario ANAC era successiva alla domanda di partecipazione. Il TAR ha ribadito che l’omessa indicazione di una risoluzione nel DGUE non comporta esclusione automatica.
Ha esaminato la risoluzione come potenziale “grave illecito professionale”. La valutazione della gravità e dell’impatto sull’affidabilità spetta alla Stazione Appaltante in via discrezionale.
Il TAR ha criticato il modus procedendi di Invitalia, che ha concluso il subprocedimento implicitamente con l’aggiudicazione, anziché con un “atto dedicato” esplicito di valutazione della gravità. Tuttavia, non potendo il giudice sostituirsi alla Stazione Appaltante senza una specifica censura di difetto di istruttoria e motivazione da parte della ricorrente, non ha potuto annullare per questo motivo.
Esito: Il motivo è stato respinto.
4. Certificazione Ambientale scaduta o inidonea.
L’accusa: La ricorrente ha contestato l’attribuzione di 2 punti a <..> per la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, sostenendo che fosse scaduta al momento dell’aggiudicazione (27 febbraio 2025, con scadenza 21 gennaio 2025) e che non fosse idonea all’oggetto specifico della gara (restauro di beni tutelati).
La decisione del TAR:
Scadenza del CAM: Il TAR ha chiarito che <..> aveva richiesto il rinnovo della certificazione prima della scadenza (7 gennaio 2025), e l’audit era avvenuto il 14 febbraio 2025, prima dell’aggiudicazione. La certificazione rinnovata, emessa il 5 marzo 2025, indicava la data di prima emissione al 22 gennaio 2022, dimostrando la “continuità” dei requisiti. Il principio di continuità si applica ai requisiti di partecipazione, mentre qui era un punteggio premiale; al momento della valutazione dell’offerta, il certificato era efficace.
Idoneità: Il TAR ha stabilito che la clausola del bando che richiedeva una certificazione “idonea alla principale attività oggetto del bando” era generica. Le attività di “manutenzione di edifici” indicate nella certificazione di <..> rientravano nel “genus” della manutenzione di immobili, di cui gli interventi di restauro su edifici tutelati sono una “species”. In assenza di una richiesta più specifica nel bando, la certificazione era considerata idonea.
Esito: Il motivo è stato respinto.
Conclusioni del TAR.Il TAR ha respinto il ricorso di <..> nella sua totalità, ritenendolo infondato.
Ha condannato la ricorrente a pagare le spese legali a Invitalia e <..> S.r.l.









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