NUOVO REGOLAMENTO ANAC IN TEMA DI VIGILANZA
Le Novità ANAC: Regolamento sull’attività di vigilanza nei Contratti Pubblici.
Cari RUP,
è stato recentemente aggiornato il Regolamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. Questo testo consolidato, approvato con la Delibera n. 262 del 3 giugno 2025, introduce importanti chiarimenti e modifiche che è fondamentale conoscere per operare con la massima efficienza e conformità.
Oggetto e obiettivi della vigilanza ANAC
Il Regolamento disciplina i procedimenti di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché l’esercizio dei poteri sanzionatori da parte dell’ANAC, come previsto dall’articolo 222, comma 3, lettere a), b) e g) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36). L’attività di vigilanza si conforma agli indirizzi e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell’Autorità, che approvano annualmente una direttiva programmatica e un “Piano annuale delle ispezioni”.
Come si attiva la vigilanza?
L’attività di vigilanza può essere attivata in diverse modalità:
- D’ufficio: su iniziativa dell’ufficio competente o su disposizione del Consiglio, anche a seguito di mancato adeguamento a osservazioni dell’Autorità o a pareri di precontenzioso.
- Su segnalazione: da parte dell’autorità giudiziaria (amministrativa, ordinaria, contabile) o da altre amministrazioni e autorità pubbliche.
- Segnalazioni di terzi: l’Autorità valuta anche le segnalazioni di violazione presentate da terzi, privilegiando i casi di maggiore gravità o rilevanza per l’interesse pubblico. Le segnalazioni di terzi devono essere presentate esclusivamente tramite il “Modulo Unico Informatizzato” disponibile sul sito istituzionale dell’ANAC.
Gestione delle segnalazioni.
È importante sapere che le segnalazioni anonime vengono archiviate, a meno che non riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni circostanziate; in tal caso, possono integrare informazioni già in possesso dell’ufficio o portare all’avvio di un procedimento autonomo di vigilanza. Il dirigente può anche archiviare le segnalazioni manifestamente infondate, generiche, o per le quali l’intervento dell’Autorità non è più attuale.
Rapporti con altri procedimenti.
Il Regolamento chiarisce i rapporti tra il procedimento di vigilanza (e sanzionatorio) e altri procedimenti:
- Precontenzioso: in caso di pendenza di un procedimento di precontenzioso con il medesimo oggetto, l’avvio della vigilanza o la contestazione dell’addebito possono essere sospesi.
- Ricorso per legittimazione straordinaria: il procedimento di vigilanza non viene avviato o viene sospeso se ricorrono i presupposti per il ricorso straordinario dell’ANAC.
- Giudizio amministrativo o ordinario: se è pendente un ricorso giurisdizionale con il medesimo oggetto, il procedimento di vigilanza o sanzionatorio non viene avviato o viene sospeso.
Svolgimento del procedimento.
Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’ufficio competente. La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare l’oggetto, le informazioni richieste, le presunte violazioni e il termine di conclusione. I termini del procedimento possono essere sospesi in vari casi, tra cui richieste documentali integrative, ispezioni, audizioni o acquisizione di pareri.
Conclusione del procedimento e sanzioni.
Il procedimento di vigilanza si conclude con l’adozione di un atto che può registrare buone pratiche amministrative o accertare atti illegittimi/irregolari, eventualmente con raccomandazioni per la rimozione o prevenzione delle violazioni.
Per quanto riguarda il procedimento sanzionatorio, il dirigente, acquisiti gli elementi di fatto e valutato l’elemento psicologico, sottopone la questione al Consiglio, che può richiedere supplementi istruttori, convocare audizioni o adottare il provvedimento finale di archiviazione o irrogazione della sanzione pecuniaria.
Le sanzioni pecuniarie sono determinate in base a criteri come la rilevanza e gravità dell’infrazione, l’attività svolta per attenuare le conseguenze, il valore dell’appalto, l’effetto pregiudizievole, le motivazioni addotte dal trasgressore e la reiterazione di comportamenti analoghi.
È prevista la possibilità di pagamento in misura ridotta, pari al minimo edittale (o al doppio in caso di più violazioni), entro 30 giorni dalla contestazione dell’addebito. Questo esclude l’ipotesi di cumulo o reiterazione delle violazioni.
Vigilanza su somma urgenza e varianti in corso d’opera.
Il Regolamento dedica articoli specifici alla vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile (Art. 23) e sulle varianti in corso d’opera (Art. 24). Per la somma urgenza, le stazioni appaltanti devono comunicare dati informativi e atti specifici. Per le varianti, il RUP è tenuto a trasmettere tempestivamente alla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici le varianti di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto. In entrambi i casi, l’ufficio di vigilanza competente seleziona le fattispecie da sottoporre a controllo e procede con l’istruttoria in caso di rilevanti irregolarità.
Allegato A: fattispecie sanzionatorie
L’Allegato A del Regolamento elenca le violazioni in fase di esecuzione contrattuale per le quali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria. Tra queste troviamo: omessa redazione del verbale di consegna lavori o avvio prestazioni, omesso accertamento dell’apporto dell’ausiliaria, omesso controllo dei subappaltatori, mancato avvio del procedimento per le penali, violazioni degli obblighi del RUP o del direttore dei lavori, mancata escussione o acquisizione di garanzie, approvazione di varianti in assenza dei presupposti, e gravi illegittimità nella proroga del contratto.
Questo Regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. È fondamentale per tutti i RUP prendere visione di questo aggiornamento per garantire la corretta gestione dei contratti pubblici e prevenire eventuali sanzioni.
pronto RUP – sempre al tuo fianco per la gestione degli appalti pubblici.








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