SULLA REVISIONE PREZZI
📌 Revisione prezzi e contratti a chiamata: i limiti ribaditi dal Consiglio di Stato
Con la sentenza n. 5701 del 2 luglio 2025, il Consiglio di Stato ha confermato un importante principio giurisprudenziale: la revisione prezzi non si applica ai contratti “a chiamata”, anche se ripetitivi e duraturi nel tempo, se manca un vincolo di esecuzione continuativa o periodica.
🔍 Il caso
Una società in liquidazione (subentrata a un precedente contraente) chiedeva la revisione dei corrispettivi per un contratto di facchinaggio stipulato con la Regione Puglia nel 2000, prorogato e reiterato nel tempo con ordini ripetitivi.
Il ricorso nasceva dal rigetto dell’istanza revisionale da parte dell’Amministrazione. La società invocava l’inserzione automatica della clausola revisionale ex art. 6, l. 537/1993 e art. 115 d.lgs. 163/2006, ritenendo il contratto soggetto alla disciplina della revisione prezzi.
⚖️ La decisione
Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza del TAR, rilevando che:
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il contratto era strutturato come contratto quadro con esecuzione “a chiamata”, su ordinativi discrezionali;
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le prestazioni erano occasionali, non continuative, non prevedendo alcun canone fisso;
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anche se analoghe nelle modalità, le singole prestazioni costituivano rapporti giuridici autonomi;
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la revisione prezzi è applicabile solo a contratti con prestazioni predeterminate e continuative, non a rapporti frazionati e saltuari, anche se ripetuti.
La Corte chiarisce che l’obbligo di revisione richiede un vincolo strutturale alla continuità dell’esecuzione. L’eventuale reiterazione di ordini con contenuti simili non trasforma il rapporto in contratto di durata.
📘 Implicazioni per i RUP
Il RUP deve:
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distinguere chiaramente, nella documentazione contrattuale, tra contratti a esecuzione continuativa (soggetti a revisione) e contratti su richiesta;
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sapere che la mera ripetizione di ordini analoghi non giustifica la revisione;
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vigilare affinché, nella fase esecutiva, eventuali modifiche o proroghe non generino aspettative infondate sul piano economico da parte dell’appaltatore;
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valutare attentamente la struttura del contratto originario, perché la natura “a chiamata” preclude l’applicazione automatica della clausola revisionale.
📎 Nota finale
Questa pronuncia è in linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la revisione prezzi non si applica agli incarichi frammentati e subordinati a esigenze contingenti, anche se richiesti nello stesso ambito contrattuale originario (Cons. Stato, Sez. III, n. 2682/2012).
✅ Messaggio chiave per i RUP:
Nei contratti di appalto, non basta la durata complessiva del rapporto per far scattare la revisione prezzi. Ciò che conta è la struttura continuativa o periodica delle prestazioni, pattuita fin dall’origine. I contratti “a richiesta” sono esclusi da questo regime, anche se reiterati.








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