EQUO COMPENSO E OFFERTA ANOMALE, CHIARIMENTI E RUOLO DEL RUP.
PRONTORUP INFORMA: L’ESPERTO RISPONDE
Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Terza, n. 05741/2025):
Chiarimenti cruciali su equo compenso, offerte anomale e ruolo del RUP.
Cari RUP,
Un’importante sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Terza, n. 05741/2025, pubblicata il 3 luglio 2025) offre chiarimenti fondamentali su aspetti critici delle procedure di gara, con particolare riferimento all’equo compenso, alla verifica delle offerte anomale e al ruolo del Responsabile Unico del Progetto. Questa pronuncia è essenziale per la vostra attività quotidiana e per garantire la correttezza e la trasparenza degli affidamenti.
Il contesto: ribassi sulle spese e la questione dell’equo compenso
La controversia verteva su una gara per servizi di architettura e ingegneria , in cui il disciplinare prevedeva che l’offerta economica dovesse indicare un “ribasso percentuale unico riferito esclusivamente all’importo delle spese ed oneri accessori”. Le voci relative ai compensi professionali (€ 381.802,98) e agli oneri di sicurezza (€ 750,00) erano esplicitamente indicate come non ribassabili.
Il nodo della questione è emerso quando un raggruppamento (SM) ha offerto un ribasso del 100% sulle voci ribassabili, pari a € 107.947,02 , e in fase di verifica dell’anomalia delle offerte , ha presentato giustificativi da cui si inferiva che le voci per spese generali, spese di indagine e persino l’utile d’impresa ricadevano nella somma che doveva essere destinata incomprimibilmente all’equo compenso, erodendolo significativamente. Il TAR del Lazio aveva inizialmente ritenuto l’offerta del raggruppamento SM conforme, sostenendo che l’offerta si era attenuta alle indicazioni della stazione appaltante e che il ribasso non intaccava l’equo compenso.
La pronuncia del Consiglio di Stato: derogabilità dell’Equo Compenso e limiti ai ribassi
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello , riformando la sentenza di primo grado. Ha ribadito il principio, già espresso in precedenti pronunce (Cons. St., sez. III, 27 gennaio 2025, n. 594 e sez. V, 3 febbraio 2025, n. 844) , della derogabilità della disciplina sull’equo compenso in termini di equa ribassabilità nell’ambito della contrattualistica pubblica.
Tuttavia, ha sottolineato che, sebbene la Legge n. 49/2023 non trovi diretta applicazione nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici , nulla vieta alla Stazione Appaltante di prevedere clausole di non ribassabilità del corrispettivo nell’esercizio della propria discrezionalità , per tutelare l’equo compenso professionale. Questo è possibile anche in base all’Art. 108, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 , che consente un “prezzo o costo fisso” su cui competere solo con criteri qualitativi.
Nel caso specifico, il Consiglio di Stato ha evidenziato che la lex specialis di gara aveva chiaramente previsto l’incomprimibilità della voce compensi professionali. L’azzeramento delle voci ribassabili, sebbene formalmente rispettoso, non poteva tradursi in una erosione sostanziale della quota destinata all’equo compenso. I giustificativi presentati dal raggruppamento SM hanno mostrato che voci come spese generali e utile d’impresa sono rientrate nella somma destinata al compenso, riducendo quest’ultimo (a € 282.840) e rendendo l’offerta non congrua né attendibile.
Il ruolo chiave del RUP nella verifica dell’anomalia
Un aspetto di particolare interesse per voi, RUP, riguarda la gestione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. La sentenza ha rilevato diverse irregolarità formali nella conduzione di tale verifica.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che, in linea di principio, il sub-procedimento di anomalia è di competenza del RUP e non della Commissione di gara. Sebbene non sia preclusa al RUP la possibilità di individuare ulteriori soggetti (inclusa la Commissione) cui affidare la verifica per valutazioni tecniche complesse , resta comunque ferma la necessità che il RUP valuti l’operato della Commissione di gara e adotti l’eventuale provvedimento di esclusione dell’offerta ritenuta anomala ovvero il provvedimento di aggiudicazione.
Nel caso in esame, la Commissione di gara ha condotto la verifica in modo irrituale , attivandola prima che fosse formulata una proposta di aggiudicazione e persino prima che fossero assegnati i punteggi stessi alle offerte. Inoltre, siffatta verifica è stata estesa a tutti gli offerenti che avevano intaccato la quota incomprimibile destinata all’equo compenso , diversamente da quanto previsto dalla disciplina codicistica (Art. 110, co. 1 d.lgs. 36/2023) che assoggetta alla verifica di congruità e sostenibilità solo la migliore offerta che appaia anormalmente bassa. Questi vizi hanno inficiato irrimediabilmente la procedura , rendendo necessario l’annullamento degli atti di gara e la riedizione dei segmenti viziati.
Conclusioni per il RUP:
Questa sentenza rafforza l’importanza di:
- Definire con chiarezza la lex specialis, stabilendo le voci ribassabili e quelle non ribassabili, specialmente in relazione all’equo compenso.
- Vigilare attentamente sui giustificativi di offerte che presentano ribassi apparentemente totali su voci specifiche, verificando che non erodano indirettamente il compenso professionale.
- Garantire la corretta attribuzione delle competenze nella verifica dell’anomalia, assicurandosi che il RUP mantenga il ruolo centrale di supervisione e decisione finale, anche in caso di delega di attività istruttorie alla Commissione.
- Rispettare le tempistiche e la platea dei destinatari della verifica di anomalia come stabilito dalla normativa, concentrandosi sulla migliore offerta anormalmente bassa.
Un’attenta applicazione di questi principi eviterà contenziosi e garantirà la legittimità e l’efficacia delle vostre procedure di gara.









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