PRINCIPIO DI ROTAZIONE: LE DEROGHE AMMESSE NEL NUOVO CODICE
Sentenza TAR Lazio n. 14113/2025: Cosa cambia (o non cambia) per RUP e Operatori Economici nel nuovo Codice Appalti.
Cari RUP e Operatori Economici,
oggi analizziamo una recente e interessante sentenza del TAR Lazio (Sezione Prima Quater, n. 14113/2025, pubblicata il 17 luglio 2025) che chiarisce alcuni aspetti fondamentali del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), in particolare per quanto riguarda il principio di rotazione e l’accesso agli atti. Questa sentenza ci offre spunti preziosi per operare con maggiore consapevolezza.
Il caso in breve:
Il TAR Lazio si è pronunciato sul ricorso presentato dal Consorzio Istant Service S.c.a.r.l. contro l’aggiudicazione di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizie, indetta dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione Regionale Lazio. Il Consorzio ricorrente contestava l’aggiudicazione per diverse ragioni, tra cui il mancato rispetto del principio di rotazione e il diniego di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicatario.
1. Il Principio di Rotazione: Meno Rigido del Previgente Codice?
Uno dei punti cardine della sentenza riguarda l’interpretazione del principio di rotazione, disciplinato dall’articolo 49 del D.Lgs. 36/2023.
- Cosa diceva il vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016): Il principio di rotazione era più stringente e imponeva una motivazione specifica per riaffidare un incarico all’operatore uscente, soprattutto nelle procedure negoziate.
- Cosa cambia con il nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023): La sentenza evidenzia un “significativo ammorbidimento” del principio di rotazione. L’articolo 49, comma 5, del nuovo Codice prevede infatti nuove deroghe. In particolare, non si applica il principio di rotazione nelle procedure negoziate senza bando per servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro (e fino alle soglie di rilevanza unionale), a condizione che la Stazione Appaltante non abbia posto “limiti al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata”.
Il TAR chiarisce questo punto: sebbene nessuna Stazione Appaltante possa invitare un numero illimitato di operatori, l’inciso “senza limiti” significa che non deve essere preclusa la possibilità ad altri operatori di chiedere di essere invitati alla procedura. Nel caso specifico, la Stazione Appaltante, pur avendo invitato inizialmente cinque operatori, non aveva mai impedito ad altri di manifestare interesse. Questo è bastato per integrare il presupposto della deroga alla rotazione.
- Consorzi e RTI: Nuovi soggetti, nuova gara! Un aspetto molto importante per gli Operatori Economici è la considerazione fatta dal TAR riguardo ai Consorzi e ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI). La sentenza ribadisce un principio già espresso dal Consiglio di Stato: se un Consorzio o un RTI si presenta con una composizione diversa rispetto a precedenti aggiudicazioni (ad esempio, con una delle consorziate esecutrici differente), non opera il principio di rotazione. Questo perché, pur inglobando un’impresa uscente, si configura comunque un “soggetto nuovo”, favorendo la concorrenza.
Implicazione per RUP: questo significa che se un operatore uscente partecipa in una nuova veste (es. RTI o Consorzio con soci diversi), il principio di rotazione potrebbe non applicarsi, a condizione che la Stazione Appaltante non abbia limitato la platea degli invitati.
- Implicazione per Operatori Economici: partecipare in raggruppamento o consorzio con una composizione diversa può permettere di superare l’eventuale “blocco” della rotazione, favorendo la partecipazione alla gara
2. Lo Stand Still: cosa succede se il servizio prosegue?
La ricorrente aveva anche contestato il mancato rispetto del termine di “stand still” (il periodo di sospensione tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto), sostenendo che il contratto fosse stato stipulato prima dei 32 giorni previsti.
Il TAR ha respinto questa censura , specificando che la Stazione Appaltante non ha stipulato il contratto prima del termine, ma ha disposto la prosecuzione del servizio con l’affidatario precedente nelle more della stipula, al fine di garantire la tutela dell’igiene e della sicurezza (es. per i Vigili del Fuoco).
Implicazione per RUP: È possibile disporre la prosecuzione di un servizio essenziale, anche in pendenza dello stand still, per salvaguardare l’interesse pubblico, senza che ciò costituisca una violazione.
Implicazione per Operatori Economici: Le proroghe tecniche o le prosecuzioni del servizio per ragioni di interesse pubblico non equivalgono alla stipula anticipata del contratto.
3. Accesso agli Atti e segreti commerciali: il bilanciamento degli interessi
Un altro punto cruciale affrontato dalla sentenza è il diritto di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicatario, spesso richiesta dagli altri concorrenti. Nel caso in esame, la Stazione Appaltante aveva negato l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicatario, motivando che conteneva “segreti tecnici e commerciali”.
Il TAR ha dato ragione alla Stazione Appaltante. Ha ribadito che l’ostensione dell’offerta tecnica, soprattutto se contiene know-how aziendale riservato e informazioni che potrebbero dare un vantaggio competitivo, può essere limitata. In particolare, il TAR ha sottolineato che:
- Non basta un generico interesse: Per accedere a informazioni coperte da segreto tecnico o commerciale, non è sufficiente un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti. È necessaria la concreta necessità e l’indispensabilità dell’utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio.
- Accesso esplorativo non ammesso: La mera intenzione di verificare l’opportunità di proporre ricorso giurisdizionale non legittima un accesso “esplorativo” a informazioni riservate. Nel caso di specie, il ricorrente aveva ottenuto un punteggio tecnico superiore all’aggiudicatario, e la differenza era stata determinata dall’offerta economica. Questo ha portato il TAR a ritenere che la richiesta di accesso fosse meramente esplorativa.
Implicazione per RUP: Le Stazioni Appaltanti possono e devono tutelare i segreti tecnici e commerciali degli operatori economici, negando l’accesso all’offerta tecnica se non sussiste un’esigenza specifica e indispensabile per la difesa in giudizio del richiedente.
Implicazione per Operatori Economici: Il diritto di accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicatario non è automatico. Per ottenerlo, occorre dimostrare non solo l’interesse, ma la “stretta indispensabilità” di tali informazioni per uno specifico contenzioso, e non per una mera “indagine esplorativa”.
Conclusioni:
Questa sentenza ci offre chiarimenti importanti sull’applicazione del nuovo Codice Appalti. Per i RUP, emerge la conferma di una maggiore flessibilità nell’applicazione del principio di rotazione (con le opportune cautele) e la necessità di bilanciare il diritto di accesso agli atti con la tutela dei segreti commerciali. Per gli Operatori Economici, è fondamentale comprendere come la nuova normativa possa influenzare le strategie di partecipazione e come l’accesso alla documentazione di gara sia sempre più legato a una comprovata necessità difensiva.









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