SOCCORSO ISTRUTTORIO, CHI E’ COSTUI?
Commento alla Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 5910 del 01.07.2025
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 5910 del 1° luglio 2025, si pronuncia su un ricorso inerente l’aggiudicazione di un appalto per servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione “chiavi in mano” della “Ukraine Recovery Conference (URC) – Italia 2025”. La decisione del TAR, offre importanti spunti di riflessione e chiarezza per il RUP in materia di soccorso istruttorio e interpretazione delle lex specialis.
Contesto del Contenzioso
Il ricorso è stato presentato da Alphaomega S.r.l. (seconda classificata) contro Invitalia e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, contestando l’aggiudicazione definitiva a Pomilio Blumm S.r.l. (prima classificata). Il motivo principale del ricorso verteva sull’asserita illegittimità dell’attivazione del soccorso istruttorio da parte del RUP nei confronti dell’aggiudicataria, che non aveva presentato, contestualmente all’offerta tecnica, la “Dichiarazione di impegno alla disponibilità della location” con data certa anteriore alla presentazione dell’offerta, come richiesto dal disciplinare di gara.
Argomentazioni del TAR e aspetti rilevanti per il RUP
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso di Alphaomega, offrendo le seguenti motivazioni rilevanti per il RUP:
- Natura della “Dichiarazione di impegno alla disponibilità della location” e ammissibilità del Soccorso Istruttorio:
- Distinzione tra “esclusione” e “inammissibilità”: La lex specialis prevedeva la “pena di esclusione” per la mancata produzione della relazione unica dell’offerta tecnica e la “pena di inammissibilità” per la mancata allegazione della “Dichiarazione di impegno alla disponibilità della location”. Il Collegio ha interpretato questa differenza terminologica come non casuale, suggerendo che l’inammissibilità presuppone un vizio di natura formale, sanabile tramite soccorso istruttorio. Questo è un principio fondamentale: il RUP deve distinguere tra vizi sostanziali (che portano all’esclusione) e vizi formali (sanabili).
- Documento a corredo e non elemento essenziale: Il TAR ha stabilito che la “Dichiarazione di impegno” è un “documento a corredo/comprova dell’offerta tecnica” e non un “elemento essenziale della stessa, a contenuto negoziale”. Poiché la relazione unica conteneva già tutti gli elementi essenziali per la valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione era in grado di procedere anche senza tale dichiarazione. Per il RUP, ciò significa che il soccorso istruttorio è ammissibile per documenti che non costituiscono parte integrante ed essenziale dell’offerta tecnica negoziale, ma che servono a comprovare requisiti già dichiarati o elementi di fatto.
- Principio di tassatività delle cause di esclusione: Il TAR ha ribadito che il principio di tassatività delle cause di esclusione vieta l’introduzione, da parte degli atti di gara, di cause di esclusione diverse da quelle legislative. Poiché non esiste una norma che imponga, a pena di esclusione, la presentazione della documentazione attestante la comprova di un requisito già dichiarato in sede di offerta tecnica, la clausola del disciplinare deve essere interpretata nel senso fatto proprio dall’Amministrazione, ovvero che il vizio fosse sanabile tramite soccorso istruttorio. Questo rafforza l’importanza per il RUP di evitare l’introduzione di clausole escludenti non previste dalla normativa primaria.
- Soccorso istruttorio e principi del risultato/fiducia: La sentenza sottolinea come l’attivazione del soccorso istruttorio sia coerente con l’attuale configurazione dell’istituto, che mira a evitare formalismi eccessivi nel rispetto della par condicio e in aderenza ai principi del risultato e della fiducia. Il RUP è incoraggiato a un approccio collaborativo con gli operatori economici, finalizzato al buon esito della procedura e al raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla Stazione Appaltante.
- Validità della dichiarazione di impegno e abuso del processo:
- Divieto di venire contra factum proprium: Alphaomega aveva contestato la validità della dichiarazione di impegno di Pomilio Blumm, ma il TAR ha dichiarato il motivo inammissibile per “divieto di abuso del processo”, in quanto la dichiarazione prodotta dalla ricorrente in gara era identica. Questo principio è cruciale: un concorrente non può impugnare un comportamento altrui che riflette un proprio precedente comportamento in gara, altrimenti si agirebbe “contro il proprio fatto”. Il RUP deve essere consapevole di questa tutela processuale per la Stazione Appaltante.
- Data certa e formulazione “neutra”: La dichiarazione, sottoscritta digitalmente con data certa anteriore alla scadenza dell’offerta, era valida anche se non indirizzata specificamente a Pomilio Blumm. La sua formulazione “neutra” era giustificata dalle plurime richieste ricevute dalla struttura ospitante, che non poteva conoscere ex ante l’aggiudicatario. Il RUP può accettare documentazione con formulazioni flessibili se la sostanza dell’impegno è garantita e la logica operativa lo giustifica.
Conclusioni per il RUP
Questa sentenza consolida l’orientamento giurisprudenziale che promuove un’interpretazione sostanziale delle norme di gara, favorendo il principio del favor partecipationis e limitando le esclusioni per vizi formali sanabili. Il RUP deve:
- Comprendere la distinzione tra vizi sostanziali e formali nell’offerta.
- Applicare il soccorso istruttorio con una visione ampia, mirata a sanare carenze documentali che non alterino l’offerta negoziale.
- Evitare l’introduzione di clausole di esclusione che non abbiano un chiaro fondamento normativo e siano sproporzionate rispetto alla finalità perseguita.
- Valutare la buona fede degli operatori economici e il contesto operativo che può giustificare determinate modalità di presentazione dei documenti.
In definitiva, la sentenza rafforza il ruolo del RUP come garante di una procedura di gara efficiente e orientata al risultato, nel pieno rispetto dei principi di lealtà e trasparenza.









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