OBBLIGO DI DICHIARAZIONI PER O.E.
Consiglio di Stato: le annotazioni ANAC e l’obbligo di dichiarazione per gli Operatori Economici.
Cari RUP e cari OO.EE.,
la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 5589/2025, pubblicata il 27/06/2025, offre importanti chiarimenti in merito alla valutazione delle annotazioni nel casellario ANAC e all’obbligo di dichiarazione per gli operatori economici nelle procedure di gara. Questa pronuncia è fondamentale per la vostra attività quotidiana, in quanto rafforza i principi di fiducia e buona fede che devono guidare la scelta del contraente.
Il Caso in Breve: Cosa è successo? Una società (omissis) partecipa a una procedura negoziata indetta dalla Provincia di Foggia per lavori di manutenzione straordinaria di un ponte. La società viene proposta come aggiudicataria, ma in fase di verifica vengono rilevate due annotazioni nel casellario ANAC a suo carico. Queste annotazioni riguardavano:
- Una risoluzione contrattuale disposta dalla Provincia di Brescia per grave ritardo nell’esecuzione dei lavori dovuto a negligenza dell’appaltatore.
- Una revoca dell’aggiudicazione disposta da ANAS S.p.A. a seguito del rifiuto dell’operatore economico di sottoscrivere il contratto di appalto senza motivazione.
La Provincia di Foggia esclude la società dalla gara, ritenendo che tali gravi illeciti professionali integrassero una causa di esclusione non automatica, ai sensi dell’art. 98, commi 3 lett. c), 4, 5, 6 e 7, del D.lgs. n. 36/2023. La società ha impugnato tale esclusione, lamentando, tra le altre cose, la violazione del contraddittorio, l’omessa valutazione della risalenza dei fatti e la scarsa considerazione delle misure di self cleaning adottate.
I Punti Chiave della Sentenza per il RUP:
- Obbligo dichiarativo: nessun filtro valutativo per l’Operatore Economico! La sentenza ribadisce un principio fondamentale: l’operatore economico ha il preciso obbligo di dichiarare ogni episodio della sua vita professionale che sia astrattamente rilevante ai fini dell’esclusione. Non è ammissibile che l’impresa operi un proprio “filtro valutativo” o scelga quali fatti dichiarare, giudicando autonomamente irrilevanti i propri precedenti negativi. L’obiettivo è consentire alla Stazione Appaltante (e quindi a voi RUP) di effettuare una verifica completa e consapevole sull’integrità e affidabilità dell’operatore economico.
Nel caso specifico, la mancata dichiarazione delle annotazioni ANAC da parte della società è stata considerata una “radicale omissione dichiarativa” e una “condotta omissiva e fuorviante”.
- Principi di Fiducia e Buona Fede (Art. 2 e 5 D.lgs. 36/2023): Il Consiglio di Stato sottolinea che i principi elaborati sotto la vigenza del precedente codice degli appalti rimangono validi anche con il D.lgs. n. 36/2023. La condotta omissiva in gara deve essere letta e interpretata alla luce dei principi di fiducia e buona fede, che rappresentano obblighi comportamentali reciproci sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici. Questo significa che un comportamento non trasparente dell’operatore economico mina alla base il rapporto fiduciario.
- La Valutazione della Stazione Appaltante e la Discrezionalità del RUP: La sentenza conferma l’ampia discrezionalità della Stazione Appaltante (e del RUP) nella valutazione dell’esistenza e della rottura del vincolo fiduciario con l’operatore economico. Il giudice amministrativo può verificare la logicità e la coerenza del ragionamento seguito dall’Amministrazione, ma non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della Pubblica Amministrazione, soprattutto in presenza di margini di opinabilità.
Nel caso di specie, la Stazione Appaltante ha svolto un’istruttoria pertinente e ha motivato la propria decisione basandosi sui fatti specifici descritti nelle annotazioni ANAC.
- Misure di Self Cleaning: cosa verificare? Riguardo alle misure di self cleaning (auto-pulizia) adottate dall’operatore economico, la sentenza è molto chiara: non basta affermare di averle adottate. È necessario che l’operatore economico dimostri di aver preso provvedimenti concreti e idonei a prevenire ulteriori illeciti analoghi a quelli già contestati.
Nel caso in esame, la mera nomina di un nuovo direttore tecnico e amministratore unico non è stata ritenuta sufficiente. Sarebbero state necessarie prove di:
- Acquisizione di nuove certificazioni di qualità.
- Sottoscrizione di contratti di consulenza legale specifici.
- Assunzione di nuovo personale specializzato (amministrativo per gli atti di gara, tecnico per l’esecuzione delle commesse e il controllo qualità).
Queste misure concrete avrebbero potuto essere “sintomatiche di maggiore professionalità e di un controllo più penetrante sulle attività aziendali”.
In sintesi per il RUP:
- Massima trasparenza: Esigete dagli operatori economici la massima onnicomprensività nelle dichiarazioni, senza che questi operino alcun filtro. Ogni episodio astrattamente rilevante, anche se risalente nel tempo o oggetto di contenzioso, deve essere dichiarato.
- Valutazione approfondita: Le annotazioni ANAC, anche se non automatiche, richiedono una vostra attenta e motivata valutazione sull’integrità e affidabilità dell’operatore economico. La vostra discrezionalità è ampia, ma deve essere esercitata con logica e coerenza.
- Self Cleaning effettivo: Quando un operatore economico dichiara di aver adottato misure di self cleaning, richiedete prove concrete e dettagliate di tali provvedimenti. Non accontentatevi di mere dichiarazioni. Le misure devono essere proporzionate alla gravità degli illeciti precedenti e mirate a prevenirne di nuovi.
Questa sentenza rafforza il vostro ruolo di garanti della correttezza e dell’integrità nelle procedure di affidamento, consentendovi di operare scelte consapevoli e in linea con i principi del Codice degli Appalti.









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