AVVALIMENTO PREMIALE
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Il TAR Lazio (Sez. II, 2 luglio 2025, n. 12991) ha chiarito un punto fondamentale in merito all’avvalimento, distinguendo nettamente tra quello “qualificante” e quello “premiale”.
In sintesi:
- Avvalimento qualificante (per requisiti di partecipazione): In questo caso, finalizzato a colmare un requisito di partecipazione mancante, la sostituzione dell’impresa ausiliaria è ammessa. L’obiettivo è garantire la partecipazione alla gara a soggetti che, pur privi di un requisito specifico, possono avvalersi delle capacità di altri.
- Avvalimento premiale (per migliorare l’offerta tecnica): Qui, invece, l’avvalimento è volto a migliorare l’offerta tecnica presentata. Il TAR Lazio ha stabilito che la sostituzione dell’ausiliaria non è ammissibile. Il motivo risiede nel fatto che consentire tale sostituzione andrebbe contro principi cardine degli appalti pubblici come la par condicio, l’autoresponsabilità dei partecipanti e il divieto di modifica o sanatoria dell’offerta dopo la presentazione. In pratica, l’offerta tecnica è un elemento essenziale e non può essere modificata “in corso d’opera” tramite la sostituzione dell’ausiliaria, pena un’alterazione della competizione.
Questa pronuncia rafforza l’importanza di una chiara distinzione tra le diverse finalità dell’istituto dell’avvalimento e le conseguenze operative che ne derivano.
Spero questa delucidazione ti sia utile!







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