CONSORZI STABILI E ESLCUSIONE RIDUZIONE GARANZIA
Il punto normativo
L’art. 106, comma 8, secondo periodo, riconosce il beneficio della riduzione del 50% della garanzia provvisoria:
«[…] nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese».
Dunque, sono espressamente esclusi:
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i consorzi stabili (anche se costituiti solo da PMI),
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i consorzi fra cooperative,
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i consorzi artigiani.
Possibili spiegazioni (nessuna del tutto soddisfacente)
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Lettura formalistica della norma
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L’esclusione sarebbe letterale: il legislatore ha volutamente indicato solo “consorzi ordinari”, lasciando fuori i consorzi stabili.
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Ma questo porta, come giustamente osservi, a una disparità di trattamento difficilmente giustificabile, soprattutto per consorzi stabili interamente composti da PMI.
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Presunto minor rischio per la stazione appaltante?
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Forse il legislatore ha ritenuto che nei consorzi stabili la responsabilità sia già “consolidata” a livello consortile e che quindi la garanzia debba rimanere piena.
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Tuttavia, questa ipotesi non regge, poiché non esiste un legame diretto tra la natura “stabile” e il rischio contrattuale che giustifichi il mantenimento integrale della garanzia.
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Errore o svista del legislatore?
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Non si può escludere che si tratti di una svista normativa o di un’interpretazione incompiuta, che potrebbe essere corretta in sede di modifiche o interpretazioni autentiche.
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Spunti dottrinali e giurisprudenziali
Ad oggi:
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Non risulta una presa di posizione chiara da parte di ANAC o del MIT sul punto.
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Alcuni commentatori, tra cui G. Caia, A. Massera, e autori della manualistica più aggiornata, segnalano l’incongruenza ma ne prendono atto come effetto della scelta letterale del legislatore, in attesa di correttivi.
Considerazioni conclusive
La ratio dell’incentivo alle PMI, per essere coerente, dovrebbe riguardare qualsiasi forma aggregativa composta esclusivamente da PMI, consorzi stabili inclusi.
Escludere proprio questi ultimi — che sono spesso lo strumento preferito dalle PMI per competere stabilmente nel mercato degli appalti — appare irragionevole e penalizzante. Una tale limitazione rischia di contrastare anche con il principio europeo della massima partecipazione e valorizzazione delle PMI.
Suggerimento operativo
Nell’attesa di un chiarimento ufficiale, non è escluso che si possa proporre istanza motivata alla stazione appaltante, documentando che il consorzio stabile è costituito esclusivamente da PMI e chiedendo l’estensione analogica del beneficio. Sebbene non vincolante, una posizione favorevole dell’amministrazione potrebbe aprire la strada anche a prassi virtuose o contenziosi fondati.









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