CAUZIONE PROVVISORIA E CONGRUITA’ OFFERTA
La cauzione provvisoria e la congruità dell’offerta: cosa imparare dalla sentenza del TAR Campania
Cari RUP,
oggi analizziamo insieme una recente sentenza del TAR Campania (Sezione Terza, Sentenza n. 70 del 2025, pubblicata il 15 luglio 2025). Questa pronuncia ci offre spunti importanti su due aspetti cruciali delle gare d’appalto: la corretta presentazione della cauzione provvisoria e la valutazione della congruità dell’offerta, specialmente in relazione ai costi della manodopera.
Il contesto della controversia.
Il caso riguardava un ricorso presentato da una società, la C.C.M. S.r.l., contro l’aggiudicazione di un appalto per il “servizio di bonifica bellica sistematica terrestre da ordigni esplosivi” alla B.M. Service S.r.l.. La ricorrente lamentava principalmente due punti:
- Mancata sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte dell’aggiudicataria.
- Inammissibile modifica dell’offerta tecnica ed economica, in particolare per quanto riguarda il costo della manodopera, ritenuto troppo basso e poi modificato in fase di verifica dell’anomalia.
La cauzione provvisoria: basta la firma del garante!
Sul primo punto, il TAR Campania ha dato torto alla ricorrente. Ha chiarito che la cauzione provvisoria, che nel caso specifico era una polizza fideiussoria, non deve necessariamente essere sottoscritta anche dal soggetto garantito (ovvero l’impresa partecipante alla gara).
Il Tribunale ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, incluso quello dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 8 del 2005 e n. 7 del 2022). In sostanza, il contratto di fideiussione si perfeziona tra il garante (ad esempio, l’istituto di credito o assicurativo) e il beneficiario (la Stazione Appaltante). L’impresa garantita non è una parte necessaria per la validità della fideiussione stessa.
Cosa significa per il RUP? Non preoccupatevi se la polizza fideiussoria allegata non reca anche la firma dell’impresa concorrente, purché sia regolarmente sottoscritta dal garante e sia tempestivamente prodotta come richiesto dal Disciplinare di gara.
La congruità dell’offerta e i costi della manodopera: attenzione, ma con flessibilità
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla presunta impossibilità di realizzare l’offerta e alla modifica dei costi della manodopera, è stato anch’esso respinto dal TAR.
Il Tribunale ha ribadito che il giudizio sulla congruità dell’offerta (la cosiddetta “verifica di anomalia”) è un potere tecnico-discrezionale dell’Amministrazione. Questo significa che il giudice può intervenire solo se le valutazioni della Stazione Appaltante sono manifestamente illogiche, irragionevoli o basate su un’istruttoria insufficiente. Nel caso esaminato, il TAR non ha riscontrato tali vizi nel procedimento di verifica.
In particolare, per quanto riguarda le modifiche delle unità lavorative dichiarate, il TAR ha accettato la giustificazione che le 27 unità inizialmente indicate rappresentavano il “potenziale massimo dell’azienda”, mentre le 14 unità successive riflettevano la “reale necessità operativa” per l’esecuzione del servizio. Questo non è stato considerato una modifica inammissibile dell’offerta tecnica, ma una spiegazione consentita dall’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023.
Inoltre, il TAR ha sottolineato che, sebbene il nuovo Codice preveda lo scorporo dei costi della manodopera dall’importo soggetto a ribasso, è comunque possibile per l’operatore economico applicare un ribasso anche su tali costi. La conseguenza non è l’esclusione, ma l’assoggettamento dell’offerta a una verifica di anomalia, dove l’impresa dovrà dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e che, in ogni caso, sono rispettati i minimi salariali. Nel caso di specie, l’aggiudicataria ha fornito documentazione che dimostrava un’efficiente organizzazione e il rispetto dei minimi retributivi previsti dal CCNL di riferimento, riconoscendo anche retribuzioni superiori a quelle ordinarie.
Cosa significa per il RUP?
- Valutazione globale dell’offerta: Ricordate che il vostro giudizio sulla congruità è ampio. Non focalizzatevi solo su singole voci, ma valutate la serietà complessiva dell’offerta.
- Flessibilità giustificata sui costi della manodopera: Se un operatore applica un ribasso anche sui costi della manodopera, non è motivo di esclusione automatica. Chiedete giustificazioni dettagliate. È fondamentale che dimostri un’organizzazione efficiente e, soprattutto, il rispetto dei minimi salariali previsti dal CCNL applicabile.
- Chiarezza nelle giustificazioni: Accettate chiarimenti che spieghino discrepanze tra il potenziale aziendale e le effettive risorse impiegate, purché siano logiche e supportate da documentazione.
In sintesi, questa sentenza rafforza l’idea che il RUP debba esercitare la sua discrezionalità tecnica con logica e ragionevolezza, senza fermarsi a un’interpretazione eccessivamente formalistica delle regole di gara. L’obiettivo è sempre assicurare la migliore offerta per la Pubblica Amministrazione, garantendo al contempo la serietà e la sostenibilità delle proposte degli operatori economici.









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