ANCORA SUI COSTI DELLA MANODOPERA
📌 Contesto e questione controversa
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Nell’ambito di una gara PNRR per lavori di messa in sicurezza sismica, la stazione appaltante aveva applicato il ribasso anche alla voce “costi della manodopera” inclusi nell’importo a base di gara.
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L’impresa ricorrente sosteneva l’illegittimità della pratica, invocando un presunto divieto – accolto in primo grado dal TAR – ma poi ribaltato in appello dal Consiglio di Stato.
Normativa di riferimento
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Ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante deve individuare e scorporare i costi della manodopera nell’importo posto a base di gara, ma non li esclude automaticamente dal ribasso.
Principi consolidati dal Consiglio di Stato
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Incentivo alla trasparenza
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Lo scorporo è finalizzato a una maggiore chiarezza e a rafforzare la tutela del lavoro.
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Inclusione dei costi nel ribasso
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L’importo a base di gara comprende interamente i costi della manodopera, quindi il ribasso offerto dagli operatori va calcolato sull’intero importo.
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Giustificazione del ribasso
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L’operatore può ribassare anche sui costi del lavoro, se dimostra che la riduzione dipende da efficienze organizzative (es. sgravi fiscali o migliori processi), facendo attivare la verifica di anomalia ex art. 110 d.lgs. 36/2023.
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Riferimenti aggiuntivi
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Il MIT (parere 17 aprile 2024, n. 2505) e ANAC (delibera 10 aprile 2024, n. 174 e delibera 15 novembre 2023, n. 528) confermano tale interpretazione.
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Si allinea anche la giurisprudenza anteriore, in particolare Sent. CdS n. 5665/2023
🧭 Implicazioni operative
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Stazione appaltante:
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Deve indicare chiaramente e separatamente i costi della manodopera nei documenti di gara, ma mantenerli nell’importo soggetto a ribasso.
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Può interpretare l’offerta per chiarire eventuali ambiguità, secondo trasparenza e parità di trattamento.
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Operatori economici:
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Devono indicare anch’essi separatamente i costi del lavoro, applicare il ribasso sull’intero importo e, se dichiarano costi inferiori, giustificarli adeguatamente nel contesto della verifica di anomalia.
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✅ Conclusione
La sentenza stabilisce in modo esplicito che non esiste divieto di ribasso sui costi della manodopera; al contrario, lo scorporo serve a promuovere trasparenza. L’importo a base di gara rimane comprensivo dei costi del lavoro, sul quale si applica il ribasso complessivo, ammesso che l’operatore dimostri l’effettiva sostenibilità nel rispetto delle norme e dei livelli salariali minimi.










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