SUL COSTO DEL LAVORO
Pronto RUP! 🏛️
Ecco un breve resoconto della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 06227/2024 (pubblicata il 24/02/2025) per vostra opportuna conoscenza.
Oggetto della controversia: La sentenza riguarda l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara per un “servizio di indagini statistiche” a causa dell’anomalia dell’offerta economica presentata dalla società aggiudicataria, Noto Sondaggi S.r.l.. La questione centrale verteva sul calcolo del costo del lavoro del personale coinvolto nelle indagini.
Punti chiave della decisione per il RUP:
Costo del lavoro e anomalia dell’offerta: Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR, ritenendo che l’offerta della Noto Sondaggi S.r.l. fosse anomala in quanto violava i trattamenti salariali minimi inderogabili previsti dalla legge. In particolare, è emerso che il calcolo del costo del lavoro per il personale non subordinato (i “rilevatori esterni”) non teneva conto degli oneri indiretti e si basava su una forma contrattuale (lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.) non adeguata alla natura continuativa e coordinata del servizio richiesto.
Incompatibilità delle prestazioni occasionali: La sentenza ha sottolineato che l’applicazione dell’Accordo ASSIRM (riguardante le collaborazioni personali nel settore delle ricerche di mercato) è incompatibile con la natura di prestazione occasionale. Questo Accordo, infatti, è stato stipulato per regolare le “collaborazioni organizzate dal committente”, che richiedono oneri e tutele previdenziali e assistenziali tipiche delle collaborazioni continuative e coordinate.
Libertà organizzativa dell’imprenditore vs. esigenze dell’appalto: Pur ribadendo il principio di autonomia dell’imprenditore nell’organizzare le proprie risorse, la sentenza ha chiarito che tale libertà deve comunque confrontarsi con le esigenze poste dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara. Per appalti di indagini statistiche di durata medio-lunga e ad ampio raggio, come quello in questione, è fondamentale che l’appaltatore utilizzi forme contrattuali che consentano direzione e coordinamento del personale, non compatibili con la sporadicità delle prestazioni occasionali.
Sindacato del giudice sull’anomalia: Il Consiglio di Stato ha ribadito che il giudice amministrativo può sindacare la valutazione di anomalia dell’offerta se questa non rileva una palese violazione della normativa sul costo del lavoro. In casi come questo, in cui la violazione dei minimi inderogabili è evidente e non emendabile, il giudice può disporre direttamente l’annullamento dell’aggiudicazione, senza rimandare l’atto all’amministrazione per una nuova valutazione.
Importanza per il RUP: Questa sentenza rafforza il principio che, in fase di verifica dell’anomalia, il RUP deve prestare massima attenzione alla corretta giustificazione del costo del lavoro, verificando la compatibilità tra la tipologia di rapporto di lavoro dichiarata dall’operatore economico e la natura delle prestazioni richieste dall’appalto. È fondamentale assicurarsi che siano rispettati i minimi salariali inderogabili e gli oneri previdenziali e assistenziali, evitando che forme contrattuali occasionali siano utilizzate per prestazioni che richiedono continuità e coordinamento.









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