SUGLI OBBLIGHI DICHIARATIVI
Obblighi dichiarativi e valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico nel Nuovo Codice Appalti.
Cari RUP,
oggi analizziamo una sentenza (TAR Lazio, Sez. Seconda Bis, 4 giugno 2025, n. 1931/2025) che ci offre importanti spunti di riflessione sugli obblighi dichiarativi degli operatori economici e sulla delicata valutazione dell’affidabilità da parte della Stazione Appaltante, temi centrali nel nuovo D.Lgs. 36/2023.
La vicenda riguarda una gara per l’affidamento di un servizio di igiene urbana. La ricorrente principale, classificatasi seconda, ha sollevato diverse contestazioni nei confronti dell’aggiudicatario. Vediamo quali sono state le decisioni del TAR e cosa possiamo imparare.
1. Rinvii a giudizio per reati estinti: vanno dichiarati?
La ricorrente lamentava che l’aggiudicatario avesse omesso di dichiarare un rinvio a giudizio del proprio legale rappresentante per reati poi dichiarati estinti per prescrizione.
Cosa ha detto il TAR: Il TAR ha chiarito che non c’era alcun obbligo di dichiarare tali procedimenti. La giurisprudenza consolidata, confermata anche dall’art. 94, comma 7 del D.Lgs. 36/2023, stabilisce che i reati dichiarati estinti non rilevano ai fini della partecipazione alla gara e non devono essere dichiarati. Questo principio garantisce che fatti ormai superati non pregiudichino la possibilità di partecipare a gare pubbliche.
Il takeaway per il RUP: Se un operatore economico non dichiara procedimenti penali conclusi con l’estinzione del reato, non potete considerarla un’omissione rilevante. L’attenzione deve focalizzarsi sui fatti che mantengono una loro attualità e rilevanza sull’affidabilità.
2. Indagini preliminari e illecito professionale: un’omissione rilevante?
Un’altra censura riguardava l’omissione da parte dell’aggiudicatario di un avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico del legale rappresentante.
Cosa ha detto il TAR: Anche qui, il motivo è stato ritenuto infondato. L’art. 98, comma 6, lett. g) del D.Lgs. 36/2023 indica tassativamente quali atti del procedimento penale costituiscono mezzi di prova adeguati per un grave illecito professionale (es. richiesta di rinvio a giudizio, decreto che dispone il giudizio, provvedimenti cautelari). L’avviso di conclusione delle indagini preliminari non rientra in questi casi.
Il takeaway per il RUP: Ricordate che non ogni fase di un procedimento penale costituisce automaticamente un “mezzo di prova adeguato” per un illecito professionale che comporti un obbligo dichiarativo e una valutazione da parte vostra. Riferitevi sempre all’elenco tassativo dell’art. 98, comma 6.
3. Penali significative e obbligo dichiarativo: il punto dolente
Il ricorso principale ha trovato accoglimento (parzialmente) su un punto cruciale: l’omessa dichiarazione di penali contrattuali significative subite dall’aggiudicatario in un precedente appalto. Nello specifico, si trattava di penali per € 365.800,00 su un appalto da € 21.806.370,00, superando la soglia dell’1% del valore del contratto (1,67%).
Cosa ha detto il TAR: Il Collegio ha ribadito l’obbligo di dichiarare le penali subite in contratti analoghi quando il loro importo supera una certa soglia (spesso individuata nell’1% del valore del contratto, come desumibile dalle Linee Guida ANAC n. 6/2017 e dalla giurisprudenza). Non rileva il fatto che tali penali siano sub iudice, ovvero oggetto di contestazione giudiziale.
Il takeaway per il RUP: Questo è un punto fondamentale! L’omessa dichiarazione di penali di importo significativo è un “campanello d’allarme” serio. Anche se le penali sono contestate in giudizio, l’operatore economico ha l’obbligo di dichiararle, e la Stazione Appaltante ha il dovere di valutarne l’impatto sull’affidabilità e integrità dell’offerente. La sentenza annulla l’aggiudicazione proprio per questo motivo, chiedendo al Comune di Artena di rideterminarsi sulla base di queste informazioni omesse.
4. Costo della manodopera e oneri di sicurezza: come valutarli?
I motivi aggiunti della ricorrente principale, incentrati sulla sottostima del costo della manodopera (specialmente per il lavoro festivo) e degli oneri di sicurezza, sono stati invece respinti.
Cosa ha detto il TAR:
- Costo manodopera: La ricorrente aveva calcolato le maggiorazioni per il lavoro festivo considerando l’intera retribuzione, mentre andava calcolato solo il 50% di maggiorazione sulla retribuzione base. Inoltre, è stato ribadito che, se il riposo settimanale è fruito in un altro giorno, la domenica è considerata giorno feriale lavorativo senza maggiorazioni.
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Oneri di sicurezza: Il TAR ha chiarito che gli oneri per la sicurezza “non ribassabili” (quelli da interferenze) erano stati correttamente quantificati dalla S.A. nel Disciplinare di gara. Gli “oneri aziendali per la sicurezza interna” rientrano invece nel prezzo offerto e non sono “non ribassabili”.
Il takeaway per il RUP: La valutazione della congruità dell’offerta, in particolare per il costo della manodopera e gli oneri di sicurezza, richiede una conoscenza approfondita del CCNL applicabile e delle normative specifiche. Non ogni “sottostima” apparente è indice di anomalia; è fondamentale verificare la metodologia di calcolo e le voci considerate.
In Conclusione
Questa sentenza rafforza l’importanza di una scrupolosa fase di verifica dei requisiti generali e speciali da parte della Stazione Appaltante. Se da un lato si conferma la non rilevanza di procedimenti penali estinti o di fasi preliminari non ancora “provabili” come illecito professionale, dall’altro viene sottolineato con forza l’obbligo per gli operatori economici di dichiarare situazioni significative (come le penali contrattuali elevate) che possano incidere sulla loro affidabilità.
Il ruolo del RUP è sempre più centrale e complesso, richiedendo non solo una perfetta conoscenza delle norme, ma anche la capacità di applicarle con un attento bilanciamento tra il principio di fiducia e la necessità di garantire l’integrità e l’affidabilità dei partecipanti alle gare.










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