Avvalimento: esclusione e inammissibilità
Il TAR Calabria si pronuncia sull’Avvalimento: esclusioni e inammissibilità
Con una recente sentenza (pubblicata il 30 giugno 2025 ), il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha rigettato un ricorso principale e dichiarato inammissibili quattro atti di motivi aggiunti, fornendo importanti chiarimenti in materia di avvalimento e legittimazione processuale nelle gare pubbliche.
Il Fatto
Una società sportiva dilettantistica (A.s.d. Aek Crotone) ha impugnato la decisione del Comune di Crotone di escluderla da una procedura negoziata per l’affidamento in concessione di un impianto sportivo. L’esclusione è stata motivata dalla mancata sottoscrizione con data certa del contratto di avvalimento, dall’assenza della dichiarazione di impegno delle ausiliarie e dalla violazione dell’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, per omessa “specifica delle risorse da mettere a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria”.
La ricorrente ha sostenuto l’illegittimità del provvedimento, eccependo, tra le altre cose, che la mancanza di marcatura temporale sulla firma digitale non pregiudicherebbe la certezza della data, e che la dichiarazione di impegno delle ausiliarie sarebbe rinvenibile nei contratti di avvalimento stessi. Ha inoltre rilevato che l’art. 104 D.Lgs. n. 36/2023 non prescriverebbe più un contenuto specifico per il contratto di avvalimento e che il corrispettivo non sarebbe un elemento essenziale.
Le motivazioni del TAR
Il TAR ha ritenuto infondata la domanda di annullamento del provvedimento di esclusione.
In particolare, pur accogliendo alcune deduzioni della ricorrente riguardo alla data certa del contratto di avvalimento e all’onerosità dello stesso (il contratto era stato depositato con la domanda di partecipazione e sottoscritto dalle ausiliarie, e l’onerosità non è un requisito essenziale), il Tribunale ha dato peso preponderante ad altre irregolarità.
Il fulcro della decisione risiede nella mancata specificazione delle risorse messe a disposizione dalle imprese ausiliarie. L’articolo 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 richiede espressamente, a pena di nullità, l’indicazione specifica delle risorse nell’avvalimento operativo. Nel caso in esame, le ausiliarie avevano genericamente dichiarato di voler mettere a disposizione “le risorse necessarie di cui è carente il concorrente” , senza una puntuale individuazione. Questa genericità, unita all’omissione delle dichiarazioni unilaterali di impegno prescritte dalla lettera di invito, ha costituito una causa di esclusione non sanabile.
Legittimazione Processuale e Inammissibilità dei Motivi Aggiunti
La legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva ha avuto una conseguenza diretta sulla sua legittimazione processuale e sull’interesse a ricorrere avverso l’aggiudicazione e gli atti successivi. Il TAR ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui un soggetto legittimamente escluso da una gara perde il titolo non solo a partecipare, ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedimentali.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato inammissibili i quattro atti di motivi aggiunti presentati dalla ricorrente, in quanto priva di legittimazione e interesse a ricorrere dopo la conferma della legittimità della sua esclusione.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce l’importanza della rigorosa osservanza delle disposizioni sull’avvalimento, in particolare per quanto riguarda la specifica indicazione delle risorse che l’impresa ausiliaria si impegna a mettere a disposizione. Sottolinea inoltre come la legittima esclusione da una procedura di gara precluda all’operatore economico la possibilità di impugnare gli atti successivi, consolidando la sua carenza di interesse legittimo al regolare svolgimento della gara. Le spese di lite sono state compensate data la peculiarità della vicenda.









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