REQUISITI DI ESECUZIONE E CRITERI PREMIALI
Requisiti di esecuzione come criteri premiali e limiti all’indagine sul socio unico: le importanti precisazioni del TAR Puglia
Cari RUP,
Il TAR Puglia, con la sentenza n. 950 del 9 luglio 2025, ha fornito importanti chiarimenti su due aspetti cruciali nelle procedure di gara: i requisiti di esecuzione considerati come criteri premiali e i limiti dell’indagine della Stazione Appaltante sulla figura dell’amministratore di fatto e del socio unico.
Vediamo insieme i punti salienti:
Requisiti di esecuzione come criteri premiali: Basta l’impegno, non la prova anticipata!
Spesso le Amministrazioni, per valutare la qualità tecnica di un’offerta, includono tra i criteri premiali delle modalità esecutive delle prestazioni (es. disponibilità di mezzi specifici, aree di cantiere, ecc.). Il TAR Puglia ha stabilito che:
- Non serve anticipare la dimostrazione in fase di gara: Se un requisito di esecuzione (come la disponibilità di aree o mezzi) è usato come criterio premiale per l’offerta tecnica, l’offerente non è tenuto a dimostrarne subito il possesso o la disponibilità nella fase di gara.
- Basta l’impegno: L’offerta tecnica è conforme alla legge di gara se l’operatore economico si impegna a rispettare tali condizioni nella fase esecutiva del servizio.
- Verifica successiva: La Stazione Appaltante potrà accertare la disponibilità effettiva dei mezzi e delle risorse dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto. Se poi, in fase di esecuzione, l’impegno non viene mantenuto, ciò rileverà come inadempimento e potrà portare alla risoluzione del contratto.
- Principio di tassatività delle cause di esclusione: La mancanza di un titolo di disponibilità, se non espressamente richiesta dalla lex specialis come documentazione da allegare perentoriamente, non può essere causa di esclusione.
Cosa significa per voi RUP? Non potete escludere un operatore per la mancata produzione di documenti che attestano la disponibilità di un requisito di esecuzione, se questo è stato inserito come mero criterio premiale. L’impegno dichiarato è sufficiente in fase di gara. La verifica approfondita avverrà in un momento successivo. Questo vi consente di avere offerte più complete e innovative senza sovraccaricare gli operatori di oneri documentali prematuri.
Amministratore di fatto e socio unico: Limiti all’indagine della Stazione Appaltante
Un altro punto importante riguarda le verifiche sui requisiti di ordine generale e, in particolare, la figura dell’amministratore di fatto e del socio unico:
- No a verifiche esplorative generalizzate: La Stazione Appaltante non ha l’onere di effettuare verifiche esplorative generalizzate su soggetti che non rientrano nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 94 del Codice dei contratti pubblici.
- Amministratore di fatto: La sussistenza dell’amministratore di fatto deve emergere da “elementi gravi, precisi e concordanti”. Non è sufficiente la mera circostanza che un soggetto sia il socio unico del concorrente.
- Socio unico del socio unico: Estendere le disposizioni previste per il “socio unico” (art. 94, comma 3, lett. g) anche al “socio unico del socio unico” violerebbe il principio di tassatività delle cause di esclusione. Le verifiche si concentrano sui soggetti indicati esplicitamente dal legislatore.
- Illecito professionale: I gravi illeciti professionali non comportano un’esclusione automatica, ma sono soggetti alla valutazione discrezionale della Stazione Appaltante. Una valutazione positiva, che porta all’ammissione dell’operatore, non richiede una motivazione esplicita e analitica, potendo risultare “per facta concludentia“.
Cosa significa per voi RUP? Dovete concentrare le vostre verifiche sui soggetti indicati espressamente dalla normativa. L’individuazione di un amministratore di fatto richiede prove solide, e non potete estendere automaticamente l’indagine a figure che, seppur collegate, non rientrano nelle fattispecie previste dall’articolo 94. Questo vi protegge da oneri istruttori eccessivi e potenzialmente infondati.
In sintesi, questa sentenza rafforza la vostra discrezionalità tecnica e limita gli oneri di verifica, promuovendo al contempo offerte più complete e meno onerose in fase di gara per gli operatori economici.









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