AVVALIMENTO MONOFIRMA
Contratto di Avvalimento Monofirma: Validità e Requisiti Essenziali
Il TAR Calabria, con la sentenza citata nell’articolo, ha confermato un importante orientamento giurisprudenziale in materia di contratto di avvalimento, specificando le condizioni di validità per i contratti sottoscritti da una sola parte e ribadendo l’essenzialità della specificazione delle risorse.
1. Validità del Contratto di Avvalimento Sottoscritto dalla Sola Ausiliaria
Il principio cardine affermato è che un contratto di avvalimento monofirma non è di per sé nullo se presenta la sottoscrizione della sola impresa ausiliaria e viene prodotto in gara dall’impresa ausiliata.
- Produzione in gara come accettazione: La produzione del contratto da parte dell’ausiliata in fase di gara equivale a un’accettazione del contratto stesso. Questo conferisce al documento la data certa del momento della trasmissione tramite il portale telematico.
- Contrasto con orientamento minoritario: L’orientamento maggioritario, condiviso dal TAR Calabria, si contrappone a quello minoritario che richiederebbe la firma di entrambe le parti ad substantiam. La giurisprudenza civile, richiamata nell’articolo, supporta l’idea che la produzione in giudizio (o in questo caso, in gara) da parte di chi non ha sottoscritto, ma manifesta la volontà di avvalersi del contratto, sia un valido equivalente della sottoscrizione mancante.
- Caso di mancanza della firma dell’ausiliaria: Se, invece, a mancare è la sottoscrizione dell’impresa ausiliaria (e il contratto reca solo la firma del concorrente), il meccanismo di “accettazione per produzione” non può operare. In questo scenario, sarà necessario attivare il soccorso istruttorio per acquisire la sottoscrizione dell’ausiliaria, verificando che la data di sottoscrizione sia certa e anteriore al termine per la presentazione delle offerte.
2. Contenuto Essenziale: La Messa a Disposizione delle Risorse
Un altro punto fondamentale ribadito dal TAR Calabria riguarda la specificazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
- Requisito strutturale: La dettagliata indicazione delle risorse (materiali, tecniche o professionali) costituisce un requisito strutturale del contratto di avvalimento, previsto a pena di nullità dall’art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.
- Divieto di genericità: Non è sufficiente una formula generica di impegno (es. “mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente”), né può ritenersi integrata per relationem da allegati impliciti o indicazioni extracontrattuali. È imperativo che il contratto specifichi in modo espresso e puntuale le dotazioni oggetto dell’avvalimento.
- Conseguenze della genericità: La mancanza di tale specificazione rende nullo il contratto, portando all’esclusione dalla gara, come accaduto nel caso esaminato dal TAR Calabria. Questo requisito è considerato cogente e insuscettibile di integrazione mediante soccorso istruttorio, soprattutto se la lex specialis di gara lo esige espressamente.
In sintesi, il RUP dovrà prestare particolare attenzione sia alla corretta formalizzazione del contratto di avvalimento, accettando la “monofirma” dell’ausiliaria se prodotta dall’ausiliata, sia e soprattutto alla chiara e inequivocabile specificazione delle risorse oggetto dell’avvalimento.










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