CHIAREZZA SU AVVALIMENTO PREMIALE
Certificazione di parità di genere negli appalti: il TAR Lazio fa chiarezza su sedi, accreditamento e avvalimento premiale
La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda (Sentenza n. 03437/2025, depositata il 02/07/2025), offre importanti chiarimenti su aspetti cruciali della certificazione di parità di genere nelle procedure di gara, un tema di crescente rilevanza nel contesto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). La pronuncia, scaturita da un contenzioso relativo a una gara Consip, fornisce indicazioni preziose per Operatori Economici (OE) e Responsabili Unici del Progetto (RUP).
Il Contesto della Controversia
La vicenda ha origine da una gara Consip per l’affidamento di servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) mandatario da Telecom Italia S.p.A. (di seguito, “Telecom”) era stato originariamente aggiudicatario di cinque lotti. Successivamente, Consip, in autotutela, ha parzialmente annullato tale aggiudicazione, rideterminando il punteggio e declassando Telecom al secondo posto, a seguito di una contestazione sollevata da Vodafone Italia S.p.A. (di seguito, “Vodafone”) relativa alla certificazione di parità di genere (criterio n. 27 del Capitolato d’Oneri) presentata da Kyndryl Italia S.p.A., mandante di Telecom. La certificazione, rilasciata da un organismo ceco (Audiso), era stata ritenuta invalida in quanto non specificamente accreditata per la norma UNI/PdR 125:2022.
Telecom ha impugnato la decisione di Consip, sollevando diverse censure, tra cui:
- L’invalidità della certificazione di parità di genere presentata da Vodafone (rilasciata da Rina) perché riferita solo ad alcune sedi e non a tutte le sedi operative della società.
- L’irragionevolezza della lex specialis che richiedeva il possesso della certificazione per tutte le imprese del RTI e non solo per la mandataria.
- L’erronea valutazione di invalidità della certificazione Audiso, sostenendo che la lex specialis non prevedeva un accreditamento specifico per la norma UNI/PdR 125:2022 e contestando la legittimità del D.M. 29 aprile 2022.
- La mancata applicazione del principio di equipollenza alla certificazione Audiso.
- Il diniego di sostituzione dell’ausiliaria ITDM.
Vodafone, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale contestando l’ammissibilità dell’avvalimento per la certificazione di parità di genere e, subordinatamente, la validità del contratto di avvalimento.
Le Statuizioni del TAR Lazio
Il TAR ha respinto il ricorso principale di Telecom e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale di Vodafone. Le motivazioni sono di particolare interesse:
1. Validità della certificazione multisito (censura di Telecom vs. Vodafone): Il TAR ha ritenuto infondata la censura di Telecom relativa alla certificazione di Vodafone, nonostante facesse riferimento solo ad alcune sedi. La Corte ha chiarito che la certificazione di parità di genere è intrinsecamente riferita all’intera legal entity o gruppo di società e deve considerare tutti i siti, le filiali, le sedi secondarie, le attività e i processi effettivamente svolti dall’organizzazione. Tuttavia, ciò non implica che ogni singola sede debba essere oggetto di apposita ispezione. L’organismo di certificazione ha la facoltà di selezionare le sedi da verificare. L’omessa indicazione di tutte le sedi nel certificato è stata considerata una “imperfezione formalistica” non idonea a invalidare la certificazione, soprattutto in virtù del principio del risultato (art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023). In caso di dubbio, la Stazione Appaltante avrebbe potuto richiedere chiarimenti.
- Implicazione per RUP: La certificazione di parità di genere deve coprire l’intera entità giuridica dell’OE. Non è necessario che tutte le sedi siano esplicitamente menzionate nel certificato, né che tutte siano state ispezionate, purché la certificazione attesti il rispetto della norma UNI/PdR 125:2022 a livello complessivo dell’organizzazione. Il principio del risultato consente di superare mere formalità.
- Implicazione per OE: È fondamentale che la vostra certificazione di parità di genere sia rilasciata per l’intera organizzazione. Non preoccupatevi se il certificato non elenca ogni singola sede, purché la verifica dell’Organismo di Certificazione (OdC) abbia coperto in modo coerente i processi pertinenti a livello aziendale.
2. Possesso della certificazione in caso di RTI (censura di Telecom vs. lex specialis): Il Collegio ha ritenuto non irragionevole la scelta della Stazione Appaltante di richiedere il possesso della certificazione di parità di genere a tutte le imprese componenti il raggruppamento plurisoggettivo per l’attribuzione del punteggio premiale. Poiché la certificazione attesta la conformità del processo aziendale a politiche di riduzione del gender gap e non ha un impatto diretto sulla prestazione o sul progetto d’offerta, non avrebbe senso attribuire il punteggio a una formazione plurisoggettiva che non dimostri, nella sua interezza, la sensibilità verso la parità effettiva di genere.
- Implicazione per RUP: La previsione che tutti i membri di un RTI possiedano la certificazione di parità di genere per ottenere il punteggio premiale è legittima e coerente con la finalità sociale della certificazione stessa. Questa scelta rientra nella discrezionalità della Stazione Appaltante.
- Implicazione per OE: In caso di partecipazione in RTI per gare che prevedono il punteggio premiale per la certificazione di parità di genere, è cruciale che tutti i membri del raggruppamento siano in possesso di tale certificazione.
3. Accreditamento dell’organismo di certificazione (censura di Telecom vs. Consip e D.M.): Il TAR ha confermato che l’organismo di valutazione della conformità deve essere accreditato in modo specifico per il rilascio di certificazioni sulla parità di genere in conformità alla norma UNI/PdR 125:2022 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. Il fatto che Audiso non fosse accreditato in tale ambito specifico ha eliso in radice la rilevanza delle censure di Telecom. Il D.M. 29 aprile 2022 (art. 2, co. 1), che stabilisce tale requisito, è stato ritenuto attuativo della normativa primaria (art. 46-bis D.Lgs. n. 198/2006 e art. 1, comma 147, L. n. 234/2021) e quindi vincolante. Non sussiste, pertanto, alcun vizio di eccesso di delega.
- Implicazione per RUP: Verificare che l’organismo certificatore sia specificamente accreditato per la UNI/PdR 125:2022 è un requisito fondamentale e non aggirabile.
- Implicazione per OE: Assicuratevi che il vostro organismo di certificazione sia accreditato non solo genericamente ai sensi del Regolamento UE n. 765/2008, ma specificamente per le certificazioni di parità di genere secondo la UNI/PdR 125:2022.
4. Principio di equipollenza (censura di Telecom): Il Collegio ha rigettato la tesi dell’equipollenza. L’Allegato II.8 al D.Lgs. n. 36/2023 ammette l’equipollenza solo rispetto a certificazioni rilasciate da organismi accreditati per l’ambito di riferimento. Non è ammissibile un’equipollenza di fatto o un “auto-accreditamento”. La Direttiva 2014/24/UE (art. 44, par. 1) limita l’equipollenza a certificazioni rese da specifici organismi di valutazione, comunque accreditati. Inoltre, non è stato dimostrato che per ITDM fosse oggettivamente impossibile ottenere la certificazione da un organismo accreditato.
- Implicazione per RUP: Il principio di equipollenza non sana certificazioni rilasciate da organismi non accreditati per lo specifico ambito richiesto.
- Implicazione per OE: Non si può invocare l’equipollenza per certificazioni rilasciate da enti non specificamente accreditati. È vostra responsabilità procurarvi una certificazione valida da un organismo idoneo.
5. Sostituzione dell’ausiliaria nell’avvalimento premiale (censura di Telecom): Il TAR ha condiviso la posizione di Consip, ritenendo
inapplicabile il meccanismo di sostituzione dell’ausiliaria nell’avvalimento cosiddetto “premiale”. Il Codice (art. 104, commi 5 e 6) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza C-210/2020, Rad Service Srl Unipersonale) ammettono la sostituzione principalmente in riferimento all’avvalimento “qualificante” (ossia per il possesso dei requisiti di partecipazione) e, anche in quel caso, solo se non conduce a una modifica sostanziale dell’offerta.
Il Collegio ha evidenziato che consentire la sostituzione nell’avvalimento premiale produrrebbe un effetto in contrasto con i principi di par condicio, autoresponsabilità e divieto di modifica/sanatoria dell’offerta. L’OE che avesse presentato una certificazione irregolare si troverebbe in una posizione di favore rispetto a chi, non avendo potuto reperire la certificazione, non l’ha affatto presentata. Inoltre, nell’avvalimento premiale, l’OE ha più agevoli mezzi per verificare la correttezza della certificazione dell’ausiliaria.
- Implicazione per RUP: Non è consentito permettere la sostituzione dell’ausiliaria in caso di avvalimento “premiale” (finalizzato all’ottenimento di punteggi aggiuntivi sull’offerta tecnica), in quanto ciò violerebbe i principi di autoresponsabilità e parità di trattamento tra i concorrenti.
- Implicazione per OE: Massima attenzione nella scelta dell’ausiliaria e nella verifica della validità dei requisiti portati in avvalimento premiale. Non contate sulla possibilità di sostituire l’ausiliaria se la sua certificazione per l’offerta tecnica dovesse risultare non valida, poiché il meccanismo di soccorso istruttorio non si estende a questa casistica.
Conclusioni
Questa sentenza consolida l’orientamento giurisprudenziale sulla necessità di un rigoroso rispetto dei requisiti formali e sostanziali per la certificazione di parità di genere, in particolare per quanto riguarda l’accreditamento specifico dell’organismo certificatore. Ribadisce inoltre che, mentre l’avvalimento per la certificazione di qualità (e per assimilazione, quella di parità di genere come certificazione di processo) è ammesso, la possibilità di sostituire l’ausiliaria è limitata all’avvalimento qualificatorio e non si estende a quello premiale, a tutela della par condicio e dell’integrità delle offerte.
Operatori Economici e RUP devono tenere conto di queste chiare indicazioni per garantire la corretta partecipazione e gestione delle gare che prevedono tale importante criterio premiale.




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