RUP: ATTENZIONE AI COSTI DELLA MANODOPERA
RUP, attenzione ai costi della manodopera: la sentenza del TAR Sicilia sull’illegittimità delle modifiche in sede di verifica anomalia
Cari RUP,
oggi analizziamo una recente e significativa pronuncia del TAR Sicilia (Sezione Terza di Catania), la sentenza n. 2002/2025 del 4 giugno 2025. Questa sentenza offre importanti chiarimenti in merito alla gestione degli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda l’indicazione dei costi della manodopera e le verifiche di anomalia dell’offerta.
Il caso in sintesi.
Il caso riguardava un appalto di servizi per la gestione di un Hotspot. L’aggiudicatario provvisorio, un RTI, aveva modificato i costi della manodopera indicati nella sua offerta iniziale durante la fase di verifica dell’anomalia, con un aumento di € 188.762,02. Tra le modifiche, era stato inserito per la prima volta il costo per i responsabili di settore, figure per le quali il RTI aveva ottenuto un punteggio premiale.
La ricorrente, classificatasi seconda, ha impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che tali modifiche avrebbero dovuto portare all’esclusione dell’aggiudicatario.
La decisione del TAR Sicilia: chiarezza sui costi della manodopera.
Il TAR Sicilia ha accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione e disponendo il subentro della seconda classificata. La sentenza si basa su un principio fondamentale:
la modifica dei costi della manodopera in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta comporta un’inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica.
Il Tribunale ha ribadito che il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), in linea con il precedente D.Lgs. n. 50/2016 , tutela in modo rafforzato gli interessi dei lavoratori, richiedendo l’indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza. Questa indicazione serve a garantire che gli operatori economici valutino seriamente tali costi prima di formulare il loro “ribasso complessivo”.
L’articolo 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che i costi della manodopera e della sicurezza
sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, pur consentendo all’operatore economico di dimostrare che un ribasso complessivo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale. Ancora più stringente è l’articolo 108, comma 9, che prescrive l’indicazione dei costi della manodopera a pena di esclusione. La relazione del Consiglio di Stato a riguardo sottolinea come questa omissione dichiarativa debba portare all’esclusione.
Secondo il TAR, consentire modifiche significative dei costi della manodopera durante la verifica di anomalia vanificherebbe l’obbligo di indicarli inizialmente. Le variazioni ammissibili sono solo quelle parziali e limitate, adeguatamente giustificate da sopravvenienze o errori di calcolo, a condizione che l’entità iniziale dell’offerta economica rimanga invariata. Nel caso specifico, l’aumento di € 188.762,02 e l’inserimento dei costi per i responsabili di settore non sono stati considerati una semplice ricomposizione di voci, ma una “complessiva ridefinizione del costo della manodopera”.
Violazione dei termini di Stand Still e inefficacia del contratto.
Un altro aspetto cruciale della sentenza riguarda la violazione dei termini di “stand still”, sia sostanziale che processuale.
Il TAR ha rilevato che la Stazione Appaltante non ha comunicato l’aggiudicazione agli operatori economici, ma l’ha solo pubblicata, violando il termine di stand still sostanziale. Inoltre, ha stipulato il contratto con l’aggiudicatario solo tre giorni dopo la notifica del ricorso contenente un’istanza cautelare, senza attendere la decisione del giudice, violando così il termine di stand still processuale.
Per queste gravi violazioni, che si sono sommate ai vizi dell’aggiudicazione e hanno impedito al ricorrente di ottenere l’affidamento , il Tribunale ha dichiarato l’inefficacia del contratto “ex tunc” (con effetto retroattivo) , disponendo il subentro del ricorrente.
Cosa imparare da questa sentenza
Cari RUP, questa sentenza rafforza l’importanza di:
- Massima attenzione all’offerta economica: Verificate scrupolosamente che gli operatori economici indichino in modo chiaro e completo i costi della manodopera sin dalla presentazione dell’offerta, a pena di esclusione.
- Gestione rigorosa della verifica di anomalia: Il sub-procedimento di verifica dell’anomalia non è la sede per modifiche sostanziali dell’offerta. Le rettifiche devono essere limitate a errori di calcolo o sopravvenienze, senza alterare l’essenza dell’offerta iniziale.
- Rispetto dei termini di stand-still: Assicuratevi di rispettare scrupolosamente sia i termini di stand still sostanziale (comunicazione dell’aggiudicazione) che quelli processuali (sospensione per ricorso), per evitare l’inefficacia del contratto e il subentro del secondo classificato.
Questa sentenza sottolinea ancora una volta la centralità della trasparenza e della correttezza nella fase di gara, a tutela della parità di trattamento dei concorrenti e della serietà delle offerte presentate.









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