ROTAZIONE, STAND STILL, ACCESSO AGLI E OFFERTA TECNICA, FACCIAMO IL PUNTO.
TAR Lazio, Sezione Prima Quater, Sentenza n.14113/2025 del 15 luglio 2025
Contesto della Sentenza:
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Lazio, ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale per le sedi dei Vigili del Fuoco nel Lazio. L’importo a base d’asta era di € 449.400,64 e l’aggiudicazione doveva avvenire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I Punti Chiave della Sentenza:
- Principio di Rotazione (Art. 49 D.Lgs. n. 36/2023):
Il TAR Lazio ha evidenziato un “significativo ammorbidimento” del principio di rotazione nel nuovo Codice Appalti rispetto al precedente. Se prima la deroga era possibile solo con procedure ordinarie e aperte, ora l’articolo 49, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che le Stazioni Appaltanti non debbano applicare il principio di rotazione nelle procedure negoziate senza bando per servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000 e fino alle soglie di rilevanza unionale (come nel caso in esame, con un importo di € 449.400,64).
Importante per RUP e O.E.: La sentenza chiarisce che la deroga al principio di rotazione si applica anche quando la Stazione Appaltante, pur avendo limitato il numero di operatori invitati (nel caso specifico, cinque), non ha precluso la possibilità ad altri operatori di chiedere di essere invitati. Inoltre, il TAR ha sottolineato che se il consorzio aggiudicatario si presenta con una composizione diversa rispetto alle precedenti aggiudicazioni (ad esempio, con una nuova consorziata esecutrice), non opera il principio di rotazione, favorendo così la concorrenza. Questo perché un consorzio, pur includendo un’impresa uscente, costituisce una “forma di collaborazione che ha natura occasionale e durata limitata nel tempo, finalizzata alla partecipazione alle gare e per la loro eventuale esecuzione”, creando di fatto un “soggetto nuovo”.
2. Termine di “Stand Still” (Art. 18 D.Lgs. n. 36/2023):
La ricorrente lamentava il mancato rispetto del termine di “stand still” (32 giorni) prima della stipula del contratto. Il TAR ha respinto questa censura, affermando che la Stazione Appaltante non ha stipulato il contratto prima del termine, ma ha disposto la prosecuzione del servizio con il precedente affidatario nelle more della sottoscrizione del contratto. Questa prosecuzione è stata giustificata dalla necessità di garantire la tutela dell’igiene e della sicurezza delle sedi di servizio, in ossequio al D.Lgs. n. 81/2008, e per evitare pregiudizio all’interesse pubblico.
Importante per RUP e O.E.: In situazioni di urgenza o per garantire la continuità di servizi essenziali, è possibile disporre la prosecuzione di un servizio con il precedente affidatario, anche se non si configura una violazione del termine di stand-still.
3. Accesso agli Atti e Offerta Tecnica:
La ricorrente aveva chiesto l’ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, ma la Stazione Appaltante si era opposta, motivando che le informazioni contenute costituivano “segreti tecnici e commerciali”. Il TAR ha confermato il diniego, sottolineando che l’offerta tecnica dell’aggiudicatario conteneva “specifici profili di natura tecnica e commerciale, con relativa rappresentazione di metodi organizzativi, connotati da originalità e attinenti all’ordinaria struttura e all’attività aziendale propria dell’operatore economico”. Tali informazioni, essendo “know-how aziendale riservato”, avrebbero potuto concedere un vantaggio competitivo alla ricorrente in vista di future gare.
Importante per RUP e O.E.: L’accesso all’offerta tecnica è limitato se le informazioni in essa contenute sono coperte da segreto tecnico/commerciale. L’interesse ad accedere deve essere “concreta necessità” e “stretta indispensabilità” per la difesa in uno specifico giudizio, non un mero “accesso esplorativo”. In questo caso, il fatto che la ricorrente avesse ottenuto un punteggio tecnico superiore all’aggiudicatario (e che l’aggiudicazione fosse dipesa dall’offerta economica) ha rafforzato la tesi che la richiesta fosse esplorativa e non indispensabile per la difesa.
Conclusioni:
Questa sentenza offre importanti chiarimenti su come il nuovo Codice Appalti interpreti e applichi principi fondamentali come la rotazione e l’accesso agli atti. È fondamentale per i RUP e gli Operatori Economici conoscere queste dinamiche per una corretta gestione e partecipazione alle procedure di gara.
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