Accesso agli atti di gara e tutela del know-how nelle offerte tecniche: il difficile bilanciamento tra trasparenza e concorrenza
- Introduzione: trasparenza delle gare e protezione del patrimonio informativo delle imprese.
La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. IV, 25 febbraio 2026 offre un contributo di particolare rilievo alla definizione del delicato equilibrio tra trasparenza delle procedure di evidenza pubblica e tutela del patrimonio tecnico-organizzativo delle imprese partecipanti alle gare.
La questione assume oggi una centralità ancora maggiore nel sistema delineato dal d.lgs. 36/2023, che ha introdotto una disciplina più articolata dell’accesso agli atti di gara, con l’obiettivo di conciliare tre esigenze fondamentali:
- garantire la trasparenza e la verificabilità delle decisioni amministrative;
- preservare la competizione nel mercato degli appalti pubblici;
- tutelare il know-how e i segreti tecnici degli operatori economici.
La pronuncia si colloca proprio all’intersezione di queste esigenze, offrendo indicazioni operative di grande utilità per stazioni appaltanti, RUP e operatori economici.
- Il caso: accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicatario
La controversia trae origine da una procedura di gara indetta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi al rafforzamento delle reti di backhaul nelle aree bianche del territorio nazionale.
All’esito della procedura, l’operatore economico classificatosi al secondo posto ha presentato istanza di accesso all’offerta tecnica dell’RTI aggiudicatario.
La stazione appaltante ha tuttavia accolto l’opposizione dell’aggiudicatario, ritenendo che ampie parti dell’offerta tecnica contenessero segreti tecnici e commerciali e disponendo quindi un oscuramento parziale della documentazione.
La decisione è stata impugnata dinanzi al TAR Lazio.
Nel corso del giudizio l’amministrazione ha riesaminato la questione in autotutela, consentendo un accesso parziale ma confermando l’oscuramento di numerose parti dell’offerta.
Il giudice amministrativo è stato quindi chiamato a stabilire se tali limitazioni fossero conformi alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici.
- Il sistema normativo del nuovo Codice: regola, eccezione ed eccezione all’eccezione.
Uno degli aspetti più significativi della decisione riguarda la ricostruzione del rapporto tra artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023.
Il TAR chiarisce che il legislatore ha configurato un sistema articolato su tre livelli.
La regola: accessibilità delle offerte
L’art. 36, comma 2, del Codice prevede che gli operatori economici collocati nei primi cinque posti della graduatoria possano accedere reciprocamente alle offerte presentate.
La disposizione esprime chiaramente la volontà del legislatore di rafforzare la trasparenza delle procedure di gara, consentendo ai concorrenti di verificare la correttezza delle valutazioni compiute dalla stazione appaltante.
L’eccezione: tutela dei segreti tecnici e commerciali
Il diritto di accesso incontra tuttavia un limite nelle informazioni contenute nell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice.
La norma richiede però che l’operatore economico formuli una motivata e comprovata dichiarazione circa la natura riservata delle informazioni.
Non è quindi sufficiente una generica rivendicazione di riservatezza.
L’eccezione all’eccezione: l’accesso difensivo
Infine, l’art. 35, comma 5, stabilisce che il limite della riservatezza recede quando l’accesso risulta indispensabile ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici dell’operatore economico.
Il TAR sintetizza efficacemente il rapporto tra queste disposizioni come un sistema fondato su regola, eccezione ed eccezione all’eccezione, chiarendo che la prima verifica che la stazione appaltante deve compiere riguarda l’effettiva esistenza di un segreto tecnico o commerciale.
- La nozione di segreto tecnico e commerciale
Il Collegio richiama la definizione contenuta nell’art. 98 del Codice della proprietà industriale, secondo cui costituiscono segreti commerciali le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali che:
- non siano generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore;
- abbiano valore economico in quanto segrete;
- siano oggetto di misure ragionevoli di protezione.
In linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, V, 18 settembre 2023, n. 8382; Cons. Stato, V, 1° luglio 2020, n. 4220), il TAR precisa che il segreto riguarda quella parte dell’offerta che esprime il know-how dell’impresa, ossia il patrimonio di competenze tecniche e organizzative maturate nel tempo e idonee a generare un vantaggio competitivo.
- Il contributo della giurisprudenza europea
La sentenza richiama anche l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui la protezione delle informazioni riservate costituisce un elemento essenziale per garantire una concorrenza effettiva nelle procedure di gara.
In particolare, la Corte ha evidenziato che le amministrazioni aggiudicatrici devono evitare la divulgazione di informazioni che potrebbero essere utilizzate per alterare la concorrenza nelle gare presenti o future (Corte di giustizia UE, 10 giugno 2025, causa C-686/24).
Ne deriva che il diritto di accesso non può trasformarsi in uno strumento attraverso il quale un concorrente acquisisce indebitamente il patrimonio tecnologico di un altro operatore.
- La decisione del TAR: cosa è ostensibile e cosa no
Applicando tali principi al caso concreto, il TAR ha operato una distinzione puntuale tra le diverse parti dell’offerta tecnica.
Le parti ostensibili
Devono essere rese accessibili:
- i curricula e i nominativi dei componenti del team di progettazione;
- la struttura organizzativa del progetto;
- la composizione delle squadre operative;
- il dimensionamento delle risorse impiegate.
Secondo il Collegio tali elementi non costituiscono know-how aziendale, ma rappresentano aspetti dell’organizzazione del servizio espressamente valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico.
La loro conoscenza è quindi indispensabile per consentire al concorrente di verificare la correttezza della valutazione dell’offerta tecnica.
Le parti non ostensibili
Diversa la conclusione per le sezioni dell’offerta contenenti:
- algoritmi proprietari;
- strumenti digitali di progettazione customizzati;
- architetture informatiche interne;
- tool proprietari di gestione e monitoraggio dei cantieri.
In questi casi il TAR ha riconosciuto la presenza di autentici segreti tecnici e industriali, la cui divulgazione avrebbe consentito ai concorrenti di ricostruire l’intero ciclo produttivo digitale dell’impresa.
- Le implicazioni operative per RUP e stazioni appaltanti
La decisione fornisce alcune indicazioni operative di particolare rilievo.
L’accesso costituisce la regola
La trasparenza delle procedure di gara rappresenta il principio cardine del sistema.
Il segreto deve essere dimostrato
L’operatore economico deve individuare in modo preciso le informazioni riservate e dimostrare il vantaggio competitivo derivante dalla loro segretezza.
L’oscuramento deve essere selettivo
La stazione appaltante deve procedere a un oscuramento mirato, limitato alle sole informazioni effettivamente riservate.
- Conclusioni
La sentenza del TAR Lazio conferma un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa: la partecipazione a una gara pubblica comporta inevitabilmente un certo grado di trasparenza dell’offerta tecnica.
Non tutto ciò che è contenuto nell’offerta può essere qualificato come segreto industriale.
Solo le informazioni che esprimono il vero patrimonio tecnologico e innovativo dell’impresa possono essere sottratte all’accesso.
Per le stazioni appaltanti – e in particolare per i RUP – la gestione delle richieste di accesso richiede quindi un’attenta attività istruttoria e un accurato bilanciamento tra trasparenza amministrativa, tutela della concorrenza e diritto di difesa degli operatori economici.





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