PNRR: ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE – CONSEGUENZE
Guida Rapida: annullamento aggiudicazione PNRR e qualità delle offerte.
Un’importante sentenza del TAR Campania, Sezione di Salerno, la n. 1298 del 17 luglio 2025, ci offre spunti importanti in materia di appalti PNRR e di valutazione delle offerte.
Analizziamo insieme i punti salienti, fondamentali per la tua operatività, sia che tu sia un RUP o un Operatore Economico.
Appalti PNRR: annullamento aggiudicazione non sempre comporta inefficacia del contratto.
Uno degli aspetti più rilevanti di questa sentenza riguarda le procedure d’appalto finanziate, anche solo in parte, con fondi PNRR.
Il TAR Campania ha ribadito che, in questi casi, la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta automaticamente la caducazione del contratto già stipulato. Questo significa che, se il contratto è già stato firmato, il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente, e non in forma specifica (ovvero, non si ha il subentro nel contratto).
Questo principio, sancito dall’art. 48, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, è cruciale per la stabilità e la rapidità di esecuzione dei progetti PNRR.
È fondamentale che RUP e Operatori Economici ne siano consapevoli per gestire le aspettative e le strategie legali in caso di contenzioso.
Computo metrico non estimativo incompleto: irrilevanza.
La sentenza chiarisce anche un punto spesso fonte di dibattito: l’irrilevanza di un computo metrico non estimativo incompleto. Le migliorie proposte in tale computo, infatti, costituiscono una mera indicazione e non possono portare a un’effettiva indeterminatezza dell’offerta. Il computo ha un valore di “mera traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale” e rimane estraneo al contenuto essenziale dell’offerta e alla formazione del contratto.
Di conseguenza, la mancata valorizzazione economica delle migliorie è irrilevante, in quanto estranea al contenuto dell’offerta economica. Questo è un aspetto importante per gli Operatori Economici nella redazione delle offerte e per i RUP nella loro valutazione, evitando contestazioni basate su formalismi non essenziali.
Principio del Risultato e qualità della prestazione: un binomio indissolubile
Il TAR Campania sottolinea l’importanza del principio del risultato, sancito dall’art. 1 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023). Questo principio non mira solo alla rapidità e all’economicità della prestazione, ma anche a garantirne la qualità.
In altre parole, la “migliore offerta” non è solo quella economicamente più vantaggiosa, ma quella che presenta i migliori requisiti qualitativi. Di conseguenza, un’offerta di un prodotto non conforme agli standard minimi di sicurezza è incompatibile con il principio di risultato.
La sentenza, infatti, ha accertato l’illegittimità dell’aggiudicazione di un appalto (finanziato con fondi PNRR per la realizzazione di una mensa scolastica ), proprio perché le vetrate offerte dall’aggiudicatario non rispettavano i requisiti minimi di sicurezza previsti dalle norme UNI EN 12600 e UNI 7697:2021. Questo, nonostante la lex specialis non contenesse una previsione diretta che imponesse tale conformità. Il TAR ha rilevato che il riferimento alle norme di sicurezza era comunque desumibile dal progetto esecutivo, e che la sicurezza è un “elemento strutturale immanente delle leggi di gara”.
Limiti dimensionali dell’Offerta Tecnica: interpretazione “Cum Grano Salis”
Un altro aspetto affrontato dalla sentenza riguarda il rispetto dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica. Il Collegio non ha condiviso l’argomento della ricorrente che pretendeva un punteggio di “0” per un’offerta che aveva superato il limite di “5 pagine fronte/retro” (10 facciate).
Il TAR ha ribadito che, se la lex specialis non prevede espressamente una sanzione espulsiva per il superamento dei limiti dimensionali, tale superamento non può di per sé comportare l’esclusione del concorrente o l’attribuzione di un punteggio pari a zero. La prescrizione sul numero massimo delle pagine va interpretata “cum grano salis” , e solo se l’eccedenza quantitativa determina una “alterazione valutativa dell’offerta” o un “indebito vantaggio” per il concorrente, la violazione può essere rilevante.
In presenza di clausole ambigue, prevale il principio del favor partecipationis, favorendo l’ammissione alla gara. Questo approccio garantisce il massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale e l’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Sindacato sulle valutazioni discrezionali della Commissione: limiti e criteri.
Infine, la sentenza ribadisce i limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni delle offerte e sull’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice. Tali valutazioni rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica della commissione. Le censure che mirano a contestare il merito di valutazioni opinabili, al di fuori dei casi tassativi previsti (come l’abnormità della scelta tecnica), sono inammissibili, in quanto sollecitano un sindacato sostitutorio del giudice.
In sintesi, questa sentenza fornisce chiarimenti importanti su diversi aspetti del diritto degli appalti, con un’attenzione particolare alle specificità dei progetti PNRR e all’importanza della qualità delle offerte, in ossequio al principio del risultato. Sia i RUP che gli Operatori Economici devono tenere a mente questi principi per operare correttamente e con successo nel panorama



Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!