LEGGITTIMITA’ ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE DOPO FIRMA CONTRATTO
Commento alla sentenza TAR Calabria, Sez. II, n. 94/2025
La decisione conferma un principio di grande rilievo pratico: la stipula del contratto non sana i vizi genetici dell’aggiudicazione, laddove emergano gravi illegittimità pregresse. In particolare, l’assenza della disponibilità giuridica dell’immobile destinato ai lavori integra un vizio sostanziale che giustifica l’annullamento d’ufficio, anche dopo la conclusione della fase contrattuale.
👉 Tre profili meritano attenzione:
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Il ruolo del RUP e la centralità della programmazione
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L’art. 6, All. I.2, D.Lgs. 36/2023 attribuisce al RUP l’obbligo di verificare la disponibilità delle aree e la regolarità urbanistica.
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La mancata verifica preventiva non è una mera irregolarità formale, ma un errore che compromette l’intera operazione amministrativa, in contrasto con il principio del risultato (art. 1 del Codice).
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Autotutela e distinzione tra revoca e annullamento
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La sentenza ribadisce che non ogni ritiro post-contratto si configura come “revoca per sopravvenienze”, ma, in presenza di vizi genetici, come annullamento d’ufficio per difetto dei presupposti di legittimità.
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Ciò conferma la giurisprudenza secondo cui l’efficacia dell’aggiudicazione e del contratto resta subordinata alla legalità dell’iter, che non può essere sacrificata sull’altare della stabilità formale.
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Le implicazioni operative
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La vicenda richiama l’urgenza di rafforzare le fasi di programmazione e progettazione, spesso trattate come meri adempimenti formali ma che sono invece il vero presidio di legalità e funzionalità dell’appalto.
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Le stazioni appaltanti devono strutturare controlli ex ante effettivi, evitando gare “premature” e affidamenti privi della certezza giuridica sull’oggetto.
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🔎 In sintesi: la pronuncia è un monito a non confondere “velocizzazione” con “superficialità”. L’annullamento post-contratto, seppur legittimo, rappresenta una patologia grave che le stazioni appaltanti devono prevenire, pena il rischio di danni erariali, contenziosi e perdita di fiducia degli operatori economici.



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