ACCESSO AGLI ATTI E CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO
Accesso agli Atti nelle Consultazioni Preliminari di Mercato – Chiarezza dal TAR Lazio per RUP e O.E.
Cari RUP e Operatori Economici,
La recente sentenza del TAR Lazio, Sezione Prima Quater, n. 14725 del 24 luglio 2025, apporta importanti chiarimenti in merito al diritto di accesso agli atti delle consultazioni preliminari di mercato, disciplinate dall’ex art. 66 del D.Lgs. 50/2016 (ora art. 77 D.Lgs. 36/2023). Questa pronuncia è di estrema rilevanza sia per le Stazioni Appaltanti, che devono gestire tali procedure e le relative richieste di accesso, sia per gli Operatori Economici, che partecipano a queste fasi e necessitano di tutelare le proprie posizioni.
Il Caso in Esame: Aeromobili Antincendio e Consultazione di Mercato.
La vicenda trae origine da una consultazione preliminare di mercato indetta dal Ministero dell’Interno per l’acquisizione di aeromobili antincendio. Un operatore economico, che aveva partecipato presentando un progetto innovativo, ha successivamente richiesto l’accesso a una vasta documentazione relativa a tale consultazione e agli atti conseguenti, inclusa la decisione di affidamento tramite procedura negoziata senza bando a un’altra società. Il Ministero ha concesso un accesso parziale, motivando il diniego residuo con ragioni di riservatezza commerciale e segreto industriale.
La Legittimazione e l’Interesse all’Accesso: Un Diritto Fondamentale
Il TAR Lazio ha preliminarmente e inequivocabilmente riconosciuto la legittimazione e l’interesse ad agire dell’operatore economico che ha partecipato a una consultazione preliminare di mercato. L’obiettivo dell’accesso è quello di “valutare la coerenza e la legittimità dell’operato dell’Amministrazione”.
Il Tribunale ha ribadito che la partecipazione alla consultazione di mercato genera un “rilevante interesse a verificare che i successivi atti compiuti dall’amministrazione… siano rispettosi dei principi dell’evidenza pubblica e della concorrenza”. Questo interesse non può essere negato con argomentazioni pretestuose da parte dell’Amministrazione o della controinteressata, quali:
- Valutazioni sulla carenza di un’offerta idonea: Il TAR ha chiarito che “l’interesse difensivo dell’operatore non può essere negato in base a valutazioni sulla possibile carenza di un’offerta idonea, trattandosi di valutazioni di merito valutabili sono nell’eventuale successivo giudizio di merito”. Non spetta all’Amministrazione o al giudice dell’accesso valutare a priori la decisività del documento richiesto ai fini del giudizio principale.
- Non interferenza tra procedure nazionali e unionali: La sentenza ha smentito questa tesi, evidenziando come le procedure, anche se avviate su piani diversi (nazionale ed europeo), si siano di fatto intersecate, conducendo alla scelta del contraente.
- Tardività dell’impugnazione principale: L’eventuale tardività del ricorso sull’aggiudicazione non pregiudica il diritto all’accesso, che costituisce un contenzioso autonomo.
Il Bilanciamento tra Accesso e Segreto Commerciale/Industriale
La sentenza ripercorre i principi stabiliti dalla giurisprudenza europea e nazionale sul bilanciamento tra il diritto di accesso e la tutela dei segreti tecnici o commerciali. La Corte di Giustizia UE (Ordinanza 10 giugno 2025, C-686/24, Nidec Asi s.p.a., Ceisis s.p.a. Sistemi Impiantistici Integrati) ha precisato che la normativa nazionale non può imporre l’ostensione integrale delle offerte senza consentire un bilanciamento tra il diritto alla tutela giurisdizionale dell’operatore richiedente e le esigenze di tutela dei segreti commerciali.
La giurisprudenza amministrativa, consolidatasi sul punto (es. Cons. Stato, sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257 ), richiede di valutare la segretezza dell’informazione sulla base di tre caratteri (art. 98, D.Lgs. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale):
- Segretezza effettiva: Le informazioni non sono generalmente note o facilmente accessibili agli esperti.
- Valore economico: L’informazione deve avere un valore economico in quanto segreta.
- Misure di protezione: Sono state adottate misure adeguate per mantenerle segrete.
Tuttavia, nel caso specifico, il TAR ha rigettato la richiesta di ostensione di progetti integrali e soluzioni tecniche della controinteressata. La ricorrente aveva sostenuto di non avere interesse a conoscere la “documentazione tecnica relativa al velivolo” della controinteressata, essendo il proprio progetto ritenuto “superiore”, ma di necessitare delle informazioni sui “tempi di certificazione”. Il Tribunale ha ritenuto che tale argomentazione non convincesse, poiché l’ostensione di progetti integrali a un concorrente, anche se autoproclamatosi “superiore”, potrebbe comunque pregiudicare la concorrenza, soprattutto in un contesto di contenzioso volto all’acquisizione di una quota di mercato.
Documenti Accessibili e Documenti Non Accessibili
Il TAR ha quindi operato un bilanciamento, accogliendo parzialmente il ricorso e ordinando l’ostensione di specifici documenti, essenziali per la verifica della legittimità dell’operato amministrativo, ma escludendo quelli contenenti progetti o soluzioni tecniche riservate.
Documenti che il Ministero dovrà ostendere (con omissione delle parti sensibili):
- Il DGUE sottoscritto dalla rappresentante della CCC.
- Il verbale di valutazione dell’offerta al tavolo di negoziazione con la Commissione europea.
- Il Grant Agreement n. 101097361 tra la Commissione Europea e il Dipartimento della Protezione Civile per l’acquisto del modulo “rescEU”.
- I verbali delle sedute della Commissione per la consultazione preliminare del 2021 (non solo l’elaborato finale).
- Il provvedimento di selezione e nomina della Commissione.
- Note e proposte tecniche ed economiche relative all’invito della Commissione europea per il finanziamento di aeromobili antincendio (“UPCM-2022-rescEU-Capacities-AFFF-IBA”).
- La volontà del Ministro dell’Interno e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di acquisire i velivoli DHC515 nell’ambito del progetto europeo rescEU, inclusi gli elementi di dettaglio richiesti a Longview Aviation Capital Corp.
- La proposta tecnica ed economica congiunta del Dipartimento della Protezione Civile e del Dip. VVF per la costituzione del modulo “rescEU”.
- La comunicazione della Commissione europea di accettazione di tale proposta.
- Le e-mail e note di conferma tra DG ECHO, Dipartimento della Protezione Civile e Dip. VVF per la stipula dell’atto negoziale.
- I comunicati della CCC del 24 marzo 2024 sull’avvenuta stipula dei primi contratti di acquisto da parte dei Paesi Membri aderenti.
Documenti per i quali il diniego di accesso è stato confermato:
- Parti eventualmente recanti progetti o soluzioni tecniche proposte dai controinteressati.
- Documenti come “Comparison rescEU aircraft and CL-515 technical specifications”, “List of CL-415 improvement”, “Expected CL-415 improvements”, “Anti-corrosion improvements”, offerta e documentazione a corredo della Canadian Commercial Corporation (CCC) e Viking, specifiche tecniche DHC 515, “Prime contract”, “Domestic contract”, contratto di subappalto tra CCC e “Type Certificate Holder”, e “Due Diligence effettuata o parere del Transport Canada”.
Implicazioni per RUP e O.E.
Per le Stazioni Appaltanti (S.A.):
- Trasparenza nelle consultazioni: È essenziale che la documentazione delle consultazioni preliminari di mercato sia gestita con trasparenza, riconoscendo il diritto di accesso degli operatori che vi hanno partecipato.
- Bilanciamento attento: Quando si nega l’accesso per ragioni di riservatezza, è imperativo operare un bilanciamento rigoroso tra l’interesse difensivo del richiedente e la tutela del segreto commerciale, fornendo una motivazione puntuale e non generica. Ricordatevi i tre criteri per definire un segreto industriale/commerciale.
- Gestione documentale integrata: Procedimenti complessi, che si intersecano con iniziative europee o altre fasi preliminari, richiedono una gestione documentale coerente e accessibile per garantire la legittimità dell’intero processo.
Per gli Operatori Economici (O.E.):
- Conoscenza dei propri diritti: Siete titolari di un legittimo interesse all’accesso agli atti delle consultazioni di mercato a cui avete partecipato, anche se il procedimento si conclude con un affidamento diretto o una procedura negoziata.
- Motivazione della richiesta: Nelle vostre istanze di accesso, motivate sempre con chiarezza l’interesse difensivo, specificando quali documenti sono necessari per tutelare la vostra posizione.
- Limiti dell’accesso: Siate consapevoli che il diritto di accesso non è illimitato e che i segreti tecnici e commerciali dei vostri concorrenti saranno tutelati, a meno che non sia dimostrato che non rientrano nelle definizioni previste dalla legge o che il vostro interesse difensivo prevalga in modo inequivocabile.
Questa sentenza ribadisce l’importanza del diritto di accesso come strumento di garanzia della trasparenza e della concorrenza nell’ambito degli appalti pubblici, anche nelle fasi preliminari e complesse come le consultazioni di mercato.





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