OFFERTE CHIARE E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Sentenza TAR Lombardia: Chiarezza nelle Offerte e Ruolo del Soccorso Istruttorio negli Appalti!
Ciao a tutti i RUP e gli Operatori Economici!
Oggi analizziamo una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), la numero 02642/2025 REG.PROV.COLL. del 14/07/2025, che offre importanti chiarimenti su alcuni aspetti chiave delle gare d’appalto, in particolare sulla completezza delle offerte e sull’uso del soccorso istruttorio.
Il contesto della sentenza
Il caso riguarda una procedura aperta indetta dal Comune di Trezzano sul Naviglio per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica, con un importo a base di gara di oltre 8 milioni di Euro. Le due contendenti principali erano Euroristorazione S.r.l. e il R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) Cirfood S.C. – A.R.CO. S.r.l.. Alla fine, il servizio è stato aggiudicato al R.T.I. Cirfood per circa 8,4 milioni di Euro.
Euroristorazione ha presentato ricorso, lamentando diverse irregolarità nell’offerta dell’aggiudicatario e nella gestione della gara da parte della Stazione Appaltante.
I punti salienti della decisione del TAR
La sentenza del TAR affronta e chiarisce alcuni punti fondamentali che interessano direttamente sia i RUP che gli Operatori Economici:
1. L’Obbligo di utilizzare Modelli (Es. Tabelle) nelle Offerte
Euroristorazione contestava l’aggiudicazione sostenendo che il R.T.I. Cirfood non avesse prodotto una tabella essenziale (Tabella n. 1) per la stima delle derrate alimentari, come richiesto dall’Allegato n. 4 al Disciplinare di gara. Secondo Euroristorazione, questa omissione avrebbe dovuto portare all’esclusione del R.T.I. o all’azzeramento del punteggio su quel criterio.
Cosa ha detto il TAR? Il Tribunale ha rigettato questa censura. Ha chiarito che l’Allegato 4 invitava all’uso della Tabella n. 1 per facilitare i concorrenti e garantire la par condicio, ma non prevedeva la sanzione dell’esclusione in caso di mancata allegazione. Il TAR ha sottolineato che le cause di esclusione sono di stretta interpretazione e non possono essere desunte da avverbi come “obbligatoriamente” o dal verbo “dovere” se non c’è una comminatoria espulsiva esplicita.
Inoltre, il giudice ha evidenziato che la “Tabella 1” non era l’oggetto della valutazione, ma lo erano i dati in essa riportati. Poiché il R.T.I. Cirfood aveva comunque riportato i dati quantitativi richiesti in un altro allegato dell’offerta tecnica, l’offerta è stata considerata ammissibile e valutabile.
Il principio fondamentale qui è quello del risultato , che invita le stazioni appaltanti e i giudici a dare prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a formalismi eccessivi.
Cosa significa per RUP e O.E.?
- Per i RUP: Siate estremamente chiari nel disciplinare di gara. Se una certa documentazione o un certo formato è tassativo a pena di esclusione, indicatelo esplicitamente con la dicitura “a pena di esclusione”. Altrimenti, la mancanza di un modello specifico, se i dati essenziali sono comunque presenti, potrebbe non essere considerata motivo di esclusione.
- Per gli O.E.: Anche se un formato specifico è “obbligatorio”, assicuratevi che tutte le informazioni richieste siano comunque presenti e chiare nella vostra offerta, anche se in un formato leggermente diverso, a meno che non sia esplicitamente prevista l’esclusione per quel formato.
2. L’utilizzo del Soccorso Istruttorio e i chiarimenti
Euroristorazione ha contestato che la Stazione Appaltante avesse consentito al R.T.I. Cirfood di depositare documenti in un momento successivo alla presentazione dell’offerta tecnica, violando i criteri del soccorso istruttorio e i principi di segretezza e immodificabilità dell’offerta.
Cosa ha detto il TAR? Il TAR ha ritenuto infondata anche questa censura. Ha ribadito che le richieste della Stazione Appaltante al R.T.I. Cirfood (ad esempio, la precisazione delle quantità di prodotti locali) erano semplici richieste di chiarimento ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici. Il soccorso procedimentale (o istruttorio nella sua accezione più ampia) consente alla Stazione Appaltante di chiedere delucidazioni per dirimere ambiguità, senza che ciò costituisca una modifica dell’offerta.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto legittima la richiesta di files in formato Word ed Excel, in quanto la documentazione di gara (Allegato 4) richiedeva già l’offerta tecnica anche in formato Word per facilitare il lavoro della Commissione. Il fatto che una richiesta simile sia stata rivolta anche a Euroristorazione rende la doglianza inammissibile per il principio del venire contra factum proprium.
Cosa significa per RUP e O.E.?
- Per i RUP: Potete richiedere chiarimenti su elementi già presenti nell’offerta per rendere più agevole la valutazione, purché non si tratti di integrazioni o correzioni di elementi essenziali mancanti o alterazione dei contenuti dell’offerta. La digitalizzazione delle procedure ha lo scopo di facilitare il lavoro, non di creare nuovi ostacoli formali.
- Per gli O.E.: Rispondete sempre prontamente e precisamente alle richieste di chiarimenti della Stazione Appaltante. Assicuratevi che le vostre offerte siano complete fin dall’inizio, ma sappiate che richieste di files in formati diversi (es. Word/Excel) per facilitare la commissione sono spesso legittime e non alterano l’offerta se basate su informazioni già fornite.
3. Mancanza di Marcatura Temporale nei documenti
Euroristorazione aveva anche lamentato l’illegittimità della procedura per la mancanza della marcatura temporale nei documenti acquisiti successivamente dalla Stazione Appaltante.
Cosa ha detto il TAR? Il TAR ha escluso qualsiasi illegittimità, evidenziando che l’art. 13 del Disciplinare di gara non imponeva all’operatore economico di apporre alcuna marcatura temporale. La documentazione di gara è sovrana in tal senso.
Cosa significa per RUP e O.E.?
- Per i RUP: Specificate sempre chiaramente nel Disciplinare di gara quali sono i requisiti tecnici e formali dei documenti, inclusa l’eventuale marcatura temporale.
- Per gli O.E.: Leggete attentamente il Disciplinare di gara per ogni requisito formale. Non applicate procedure o formati non espressamente richiesti, per evitare possibili contestazioni o complessità inutili.
4. I tempi di consegna dei pasti e le penalità
Euroristorazione contestava che il “Piano dei Trasporti” dell’aggiudicataria non rispettasse i tempi massimi di anticipo previsti per la consegna dei pasti, chiedendo l’esclusione dell’offerta o l’azzeramento del punteggio.
Cosa ha detto il TAR? Il TAR ha ribadito che gli orari di consegna dei pasti sono da intendersi come modalità di esecuzione del servizio e non come “standard minimi di qualità” la cui violazione comporti l’esclusione dall’offerta. La legge di gara deve espressamente qualificare una prescrizione come requisito minimo essenziale a pena di inammissibilità. Se non lo è, la violazione di tali disposizioni si riversa sulla fase esecutiva del contratto, potendo comportare l’applicazione di penali (art. 97 del CSA) o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.
Cosa significa per RUP e O.E.?
- Per i RUP: Distinguete chiaramente tra requisiti minimi essenziali (la cui mancanza comporta esclusione) e modalità di esecuzione del servizio (la cui inosservanza porta a penali o risoluzione contrattuale).
- Per gli O.E.: Siate precisi nelle vostre offerte, ma sappiate che non tutte le difformità rispetto alle modalità esecutive comportano l’esclusione. Tuttavia, il mancato rispetto di tali modalità in fase di esecuzione può avere conseguenze economiche o contrattuali significative.
Conclusione
Questa sentenza ribadisce l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, che predilige la sostanza sulla forma, specialmente nell’era del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e del principio del risultato. Per i RUP, è fondamentale redigere bandi e disciplinari in modo inequivocabile, specificando chiaramente cosa comporta l’esclusione. Per gli Operatori Economici, è cruciale presentare offerte complete e comprensibili, anche se non sempre nel formato esatto richiesto, purché le informazioni essenziali siano tutte presenti e dimostrabili.
Un’ottima lezione per tutti noi che lavoriamo negli appalti pubblici!





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