LIMITI QUANTITATIVI AGLI RTI
📢 ANAC: I Limiti Quantitativi agli RTI Non Sono Compatibili con la Normativa Europea! 📢
Novità Importante per i RUP!
Cari professionisti e RUP, un recente chiarimento da parte dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) porta importanti novità nel panorama degli appalti pubblici, con particolare riferimento ai Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI). Con il parere n. 21/2025, approvato lo scorso 21 maggio 2025, l’Autorità ha ribadito un concetto fondamentale: i limiti quantitativi generali imposti alla partecipazione dei singoli operatori in un RTI non sono compatibili con la direttiva europea 2014/24/UE.
Questo pronunciamento è in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in particolare con la sentenza C-642/20 del 28 aprile 2022, che ha evidenziato la necessità di adottare un approccio più qualitativo e meno numerico nella valutazione della capacità delle imprese raggruppate.
Cosa significa in pratica?
L’ANAC ha chiarito che, sebbene le stazioni appaltanti possano autorizzare modifiche delle quote di partecipazione all’interno di un RTI anche in fase di esecuzione (come nel caso specifico analizzato, che riguardava un accordo quadro per la manutenzione di un sito UNESCO), ciò deve avvenire previa verifica del possesso dei requisiti in relazione alle prestazioni da eseguire. L’accento viene posto sulla capacità effettiva di ciascuna impresa del raggruppamento di svolgere la propria parte, piuttosto che su rigidi schemi quantitativi predefiniti.
Questo orientamento mira a favorire una maggiore libertà organizzativa interna ai RTI e, soprattutto, a promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) alle gare pubbliche, eliminando ostacoli ingiustificati che potrebbero limitare la concorrenza e l’accesso al mercato.
Punti Chiave da Ricordare:
- Superamento dei limiti quantitativi: Non è legittimo imporre limiti generali alla quota di partecipazione in un RTI che non siano legati ai requisiti di qualificazione e alle prestazioni da eseguire.
- Approccio qualitativo: La valutazione deve concentrarsi sulla capacità e sui requisiti posseduti dalle imprese in relazione alle specifiche attività, non su percentuali fisse.
- Flessibilità per le PMI: Questa posizione rafforza la possibilità per le PMI di partecipare attivamente agli appalti pubblici.
Per approfondimenti, puoi consultare il parere ufficiale dell’ANAC e gli articoli dedicati all’argomento.
Non sono compatibili con il diritto UE i limiti quantitativi imposti agli RTI – Le Autonomie I limiti quantitativi alla partecipazione agli RTI non sono compatibili con la normativa europea – www.lapostadelsindaco.it ANAC: Non compatibili con la normativa europea limiti quantitativi alla partecipazione agli RTI – www.anticorruzione.it
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