VIOLAZIONI FISCALI: LA CORTE COSTITUZIONALE ALZA IL VELO SULLA “GRAVITA'”.
/0 Commenti/in OPERATORI ECONOMICI, RUP/da Pier Paolo PersichiniLa Corte Costituzionale si pronuncia sulla gravità delle violazioni fiscali negli appalti pubblici: un’analisi per Operatori Economici e RUP.
La recente Sentenza n. 138 del 28 luglio 2025 della Corte Costituzionale, depositata in Cancelleria il 28 luglio 2025, affronta una questione di fondamentale importanza per gli Operatori Economici e i Responsabili Unici del Progetto (RUP): la valutazione della “gravità” delle violazioni fiscali definitivamente accertate ai fini dell’esclusione dalle procedure di appalto.
Il Contesto della Questione
La pronuncia trae origine da un’ordinanza del Consiglio di Stato, sezione terza, dell’11 settembre 2024, che dubitava della legittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 4, secondo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”). La norma impugnata stabilisce che le violazioni definitivamente accertate relative al pagamento di imposte e tasse sono considerate “gravi” – e comportano, di conseguenza, l’esclusione dalla gara – se l’omesso pagamento supera l’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Tale importo è attualmente fissato a € 5.000,00.
Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, lamentando una presunta irragionevolezza e sproporzione nella previsione di un automatismo escludente basato sul mero superamento di una soglia fissa così esigua, specialmente in relazione al valore complessivo dell’appalto. Nel caso di specie, un operatore economico con un appalto di oltre 9 milioni di euro rischiava l’esclusione per un debito fiscale di soli € 18.000,00.
Le Ragioni della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha dichiarato la questione non fondata. Analizziamo le motivazioni che hanno condotto a tale decisione.
In primo luogo, la Corte ha ribadito che il giudizio di ragionevolezza e proporzionalità richiede l’individuazione della ratio della disposizione censurata. L’esclusione dell’operatore che ha commesso gravi violazioni fiscali definitivamente accertate persegue un duplice obiettivo:
- Assicurare l’integrità, la correttezza e l’affidabilità dei concorrenti con cui la pubblica amministrazione si trova a contrattare.
- Indurre indirettamente gli operatori economici ad assolvere integralmente e tempestivamente ai propri obblighi fiscali.
La deroga all’esclusione per debiti inferiori a € 5.000,00 risponde a un ulteriore duplice obiettivo:
- Garantire la massima partecipazione alle gare, evitando l’esclusione per violazioni “bagatellari”.
- Favorire la par condicio tra i partecipanti, ancorando l’esclusione a un importo predefinito, garantendo che tutti gli offerenti siano a conoscenza delle conseguenze di una violazione fiscale definitivamente accertata che superi tale soglia.
La Corte ha evidenziato che la disposizione censurata tutela anche la concorrenza, assicurando la “parità delle armi” tra gli operatori. Questo è in linea con i principi europei di trasparenza e parità di trattamento, che richiedono condizioni chiare e predefinite per la partecipazione alle gare. Pertanto, la misura è stata ritenuta idonea allo scopo.
Inoltre, la Corte ha sottolineato la necessità della misura, considerando l’obbligo imposto dalla Direttiva 2014/24/UE di escludere l’operatore economico con violazioni fiscali definitivamente accertate. La direttiva consente una deroga solo in caso di “piccoli importi di imposte”.
Per quanto riguarda la proporzionalità in senso stretto, la Corte ha riconosciuto che la soglia di € 5.000,00, mutuata dall’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 , ha una finalità originaria diversa (meccanismi compensativo-esattivi). Tuttavia, ha ritenuto che tale soglia possa comunque essere applicata per selezionare operatori economici affidabili negli appalti, in quanto “esprime un certo grado di significatività del debito fiscale”.
La Corte ha concluso che la misura non è manifestamente irragionevole, poiché contempera la necessità di trattare con severità le violazioni fiscali definitivamente accertate (come richiesto dalle norme europee) con la possibilità di consentire la partecipazione per violazioni di importo non significativo.
Infine, la Corte ha escluso che la diversa disciplina delle violazioni fiscali non definitivamente accertate (che diventano “gravi” solo se superiori al 10% del valore dell’appalto e comunque non inferiori a € 35.000,00) possa costituire un valido termine di paragone. Questo perché tale ultima fattispecie è prevista come facoltativa dalla direttiva comunitaria e tiene conto dei rischi di escludere un operatore per un debito che potrebbe rivelarsi inesistente.
Implicazioni per Operatori Economici e RUP
La Sentenza n. 138/2025 della Corte Costituzionale ribadisce la piena legittimità dell’attuale impianto normativo che regola l’esclusione dalle gare d’appalto per gravi violazioni fiscali definitivamente accertate.
- Per gli Operatori Economici: È fondamentale mantenere una rigorosa regolarità fiscale. La soglia dei € 5.000,00 per le violazioni fiscali definitivamente accertate rimane un discrimine oggettivo e automatico per l’esclusione. Nonostante la buona fede, come argomentato nel caso di specie, la definitività dell’accertamento rende la violazione rilevante ai fini della partecipazione alle gare. È essenziale un monitoraggio costante della propria posizione debitoria e, qualora si verifichi un debito fiscale definitivamente accertato, provvedere immediatamente al saldo per evitare l’esclusione, quando possibile.
- Per i RUP: La Sentenza conferma la validità e l’applicabilità del criterio di esclusione automatico per le violazioni fiscali definitivamente accertate che superano la soglia di € 5.000,00. Il RUP è chiamato a verificare la regolarità fiscale degli operatori economici secondo i criteri stabiliti dalla legge, senza possibilità di discrezionalità valutativa in caso di superamento di tale soglia per violazioni definitivamente accertate. La distinzione tra violazioni definitivamente accertate e non definitivamente accertate resta cruciale, con criteri di gravità e modalità di valutazione differenti.
Un Futuro Intervento del Legislatore?
Pur dichiarando la questione non fondata, la Corte Costituzionale ha comunque indicato che spetta al legislatore, nel rispetto delle norme europee, valutare l’opportunità di prevedere una diversa soglia di esclusione per le violazioni fiscali definitivamente accertate. Questo al fine di garantire una partecipazione più ampia alle gare, conciliando l’esigenza di affidabilità degli operatori con il principio delfavor partecipationis. Inoltre, è auspicabile che il legislatore consideri la possibilità di non escludere l’operatore economico che, pur avendo superato la soglia di rilevanza, provveda tempestivamente a saldare il debito fiscale inadempiuto.
In attesa di eventuali futuri interventi legislativi, l’attuale quadro normativo si consolida, e la gestione della regolarità fiscale rimane un aspetto critico e non negoziabile per tutti gli attori del settore degli appalti pubblici.




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