UNICITA’ ED INFUNGIBILITA’ DEL PRODOTTO: CHIARIMENTI DAL TAR
/0 Commenti/in RUP/da Pier Paolo PersichiniTAR Lazio: La Stazione Appaltante non può imporre un marchio specifico senza una motivazione rigorosa e l’ammissione di equivalenti.
Roma, 25 luglio 2025 – Con la recente sentenza n. 14631 del 23 luglio 2025, il TAR Lazio, Sezione Seconda, ha ribadito principi fondamentali in materia di appalti pubblici che impattano direttamente sull’operato delle Stazioni Appaltante e sulla partecipazione degli Operatori Economici. La pronuncia chiarisce i limiti e le condizioni per l’indicazione di un marchio specifico negli atti di gara senza ammettere soluzioni equivalenti.
Il Caso in Breve Il ricorso è stato presentato da un’azienda produttrice di armi contro Roma Capitale, che aveva indetto una gara per la fornitura di pistole semiautomatiche, richiedendo specificamente il modello “Heckler & Koch mod. SFP9 cal. 9×19 Luger”, senza prevedere clausole di equivalenza. La Stazione Appaltante aveva motivato tale scelta con ragioni di natura tecnica (sicurezza, manutenzione, addestramento), sostenendo l’unicità del prodotto e l’assenza di alternative equivalenti sul mercato.
Il Concetto di Unicità e Infungibilità del Prodotto
Nel contesto delle gare d’appalto, l’unicità o infungibilità di un prodotto ricorre quando sul mercato esiste un solo bene o servizio in grado di soddisfare le specifiche esigenze della Stazione Appaltante. Questo significa che non ci sono alternative ragionevoli o equivalenti disponibili che possano garantire il medesimo risultato in termini tecnici, qualitativi o funzionali, senza comportare costi aggiuntivi sproporzionati.
La giurisprudenza e le Linee Guida ANAC n.8/2017 stabiliscono che l’indicazione di un marchio specifico, senza ammettere soluzioni equipollenti, è ammissibile solo in presenza di una motivazione particolarmente rigorosa che dimostri l’unicità intrinseca del prodotto e l’assenza di alternative ragionevoli sul mercato. Non sono sufficienti mere valutazioni di opportunità o preferibilità economica o di gestione interna, qualora non sia provata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità delle soluzioni alternative.
Cosa cambia per i RUP? La sentenza sottolinea l’importanza di una motivazione estremamente rigorosa quando la Stazione Appaltante decide di indicare un prodotto a marchio specifico senza ammettere equivalenti. Tale scelta, infatti, rappresenta una deroga al principio di massima concorrenzialità, pilastro del sistema degli appalti pubblici.
- Onere della prova e Motivazione Rafforzata: Il RUP dovrà dimostrare in modo inequivocabile l’unicità intrinseca del prodotto e l’assenza di alternative ragionevoli sul mercato. Non sono sufficienti mere valutazioni di opportunità, preferibilità economica o di gestione interna se non è provata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità delle soluzioni alternative.
- Indagini di Mercato Approfondite: È indispensabile condurre indagini di mercato estese, anche a livello comunitario ed extraeuropeo, per verificare l’impossibilità di ricorrere a fornitori o soluzioni alternative. La Stazione Appaltante non può limitarsi alle dichiarazioni del fornitore.
- Clausola di Equivalenza: Il riferimento ad un marchio specifico è giustificabile solo in presenza del requisito dell’unicità. In tutti gli altri casi, è obbligatorio prevedere la clausola “o equivalente” , permettendo la partecipazione di prodotti con caratteristiche tecniche e funzionali comparabili.
- Criticità delle Motivazioni “di Comodità”: La sentenza ha chiarito che motivazioni legate alla “comodità” di uniformare la fornitura già in dotazione, o a presunti vantaggi in termini di costi di addestramento o manutenzione, non giustificano l’esclusione di prodotti equivalenti se non è dimostrata un’impossibilità tecnica o un’eccessiva onerosità insormontabile con soluzioni alternative. La Stazione Appaltante, infatti, potrebbe premiare con punteggi specifici la componente formativa o manutentiva.
- Sindacato Giurisdizionale: Sebbene il RUP goda di ampia discrezionalità tecnica nella valutazione di infungibilità , questa è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta irragionevolezza o inadeguatezza della motivazione.
Cosa significa per gli Operatori Economici? Questa sentenza rafforza la posizione degli Operatori Economici che producono o distribuiscono beni equivalenti a quelli indicati con un marchio specifico.
- Tutela della Concorrenza: Gli Operatori Economici possono contestare le gare che limitano ingiustificatamente la concorrenza attraverso l’indicazione di marchi specifici senza clausole di equivalenza.
- Opportunità di Partecipazione: La decisione apre la strada alla partecipazione per tutti quegli Operatori che, pur non trattando il marchio specifico richiesto, sono in grado di offrire prodotti con caratteristiche tecniche e prestazionali analoghe o superiori.
- Valorizzazione delle Soluzioni Innovative: Viene riconosciuta la possibilità che i produttori abbiano sviluppato modelli nuovi e migliori, o soluzioni tecniche innovative, che potrebbero soddisfare le esigenze della Stazione Appaltante.
Conclusioni della Sentenza Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, annullando gli atti di gara impugnati, in quanto le motivazioni addotte dall’Amministrazione non hanno giustificato la scelta di mettere a gara un prodotto a marchio specifico senza l’ammissione di soluzioni equipollenti. La Stazione Appaltante non ha dimostrato che il modello prescelto fosse l’unico in grado di soddisfare l’interesse pubblico.
Questa sentenza è un monito importante per tutte le Stazioni Appaltanti affinché, nella redazione degli atti di gara, venga sempre garantito il principio di massima concorrenzialità, prevedendo la possibilità di offerte equivalenti qualora non sia provata in modo rigoroso l’unicità e l’infungibilità del prodotto richiesto.


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