Subappalto e rigore della lex specialis
Subappalto e rigore della lex specialis: una lezione per RUP
Commento alla sentenza TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 723/2025
La recente sentenza del TAR Lombardia affronta un caso emblematico per chi opera nel settore degli appalti pubblici: l’esclusione di un concorrente per aver dichiarato un subappalto del 50% anziché del 49,99% della categoria prevalente OG3, in violazione del limite fissato dal disciplinare di gara.
I fatti
La Provincia di Brescia aveva bandito una gara multilotto per la manutenzione e lo sgombero neve delle strade provinciali. Un RTI aveva dichiarato di voler subappaltare il 50% della categoria prevalente, nonostante la lex specialis fissasse il tetto massimo al 49,99%.
Nonostante un primo soccorso istruttorio, l’errore non veniva corretto. L’Amministrazione ha quindi annullato in autotutela l’aggiudicazione e disposto l’esclusione del concorrente.
Le motivazioni del TAR
Il Collegio ha confermato la legittimità dell’esclusione, ribadendo alcuni principi centrali:
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Autovincolo della Stazione Appaltante: la PA è tenuta a rispettare le regole che si è data nella lex specialis. Non può disapplicarle o attenuarle in corso di gara.
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Par condicio e affidamento: modificare ex post i criteri significherebbe violare la parità di trattamento e l’affidamento degli altri concorrenti.
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Errore non emendabile: lo scarto (50% vs 49,99%) è minimo, ma non si tratta di refuso evidente. Dopo il soccorso istruttorio, non è ammesso un ulteriore intervento chiarificatore che alteri l’offerta.
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Diligenza qualificata: sugli operatori economici grava un dovere di particolare attenzione e professionalità nella redazione delle offerte. Errori anche minimi non possono essere riversati sulla stazione appaltante.
Cosa significa per i RUP
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Attenzione alle clausole di gara: anche i limiti più stringenti (come il 49,99%) vanno applicati alla lettera.
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Soccorso istruttorio non illimitato: può chiarire refusi evidenti, ma non sanare dichiarazioni incompatibili con la lex specialis.
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Ruolo di garanzia: il RUP deve vigilare affinché l’applicazione delle regole sia coerente e uniforme, evitando disparità.
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Errore “minimo” non è errore irrilevante: la soglia numerica fissata nella documentazione di gara è invalicabile, anche se la differenza appare di modesta entità.
Conclusione
La sentenza conferma un principio di rigore: le regole di gara non ammettono interpretazioni elastiche. Per i RUP ciò significa che, una volta definita la lex specialis, la sua applicazione deve essere ferma e coerente, senza eccezioni, pena la compromissione della par condicio.



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