L’affidabilità dell’Operatore Economico e i poteri del RUP nel nuovo Codice: il TAR Lazio n. 13575/2025
1. Il caso
La sentenza del TAR Lazio (Sez. III-Ter, 10 luglio 2025, n. 13575) affronta una questione di grande rilievo pratico per i Responsabili Unici del Progetto (RUP): la legittimità dell’esclusione di un operatore economico per illecito professionale grave, ex artt. 95, 98 D.Lgs. 36/2023, e la corretta ripartizione dei poteri tra RUP e Seggio di gara.
La vicenda riguardava una gara indetta dalla Banca d’Italia per servizi di trasloco, da cui veniva esclusa un’impresa il cui amministratore era sottoposto a misure cautelari per reati di corruzione e turbata libertà degli incanti. L’operatore contestava sia la competenza del Seggio di gara, sia l’errata valutazione delle misure di self-cleaning adottate.
2. I poteri del RUP e il ruolo del Seggio di gara
Il TAR chiarisce che il RUP può avvalersi di organi ausiliari come il Seggio di gara per lo svolgimento dell’istruttoria, purché mantenga la funzione di indirizzo, coordinamento e adozione del provvedimento finale.
L’art. 15, co. 4 e l’Allegato I.2, art. 7 del Codice prevedono infatti che, pur nell’unicità del RUP, la stazione appaltante possa individuare modelli organizzativi flessibili, attribuendo compiti tecnici ad altri uffici o responsabili di fase.
Il RUP, quindi, può disporre l’esclusione motivando per relationem rispetto al verbale del Seggio, purché il percorso logico-giuridico sia ricostruibile.
Conferma del principio di efficienza procedimentale senza sacrificare la responsabilità finale del RUP.
3. L’illecito professionale grave e la verifica dell’affidabilità
Il Tribunale ribadisce che l’esclusione per illecito professionale grave è pienamente legittima quando:
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sussistano gravi indizi di reato a carico dei soggetti indicati dall’art. 94 del Codice;
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l’operatore mostri comportamenti omissivi o reticenti nel corso dell’istruttoria;
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le misure di self-cleaning risultino tardive o meramente formali.
Nel caso di specie, la società aveva omesso di comunicare i rigetti delle istanze presentate al GIP, producendo documenti solo in sede contenziosa. Tale atteggiamento ha leso il principio di leale collaborazione, minando l’affidabilità e la buona fede richieste in gara.
4. Le misure di self-cleaning: tempestività e autenticità
Il TAR precisa che la self-cleaning è efficace solo se spontanea, tempestiva e incisiva.
Richiamando l’art. 96, co. 6, D.Lgs. 36/2023, il giudice sottolinea che la tempestività è un requisito essenziale: la stazione appaltante non può sospendere o dilazionare la gara in attesa di interventi “riparatori” dell’operatore.
Le misure adottate ex post, per mera opportunità, non ripristinano l’affidabilità perduta. Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto insoddisfacente la sostituzione dell’amministratore indagato con un familiare e l’aggiornamento solo formale del modello 231.
5. L’amministratore di fatto e la continuità gestionale
Elemento decisivo della decisione è la figura dell’amministratore di fatto, individuato sulla base di elementi sintomatici di direzione o influenza gestionale, anche in assenza di cariche formali.
Secondo il TAR, la nozione amministrativa è più ampia di quella penalistica: basta dimostrare un’influenza significativa e continuativa sulle scelte societarie.
Ne consegue che la discontinuità organizzativa deve essere reale e verificabile, non apparente.
6. Cosa cambia per il RUP
Dalla sentenza emergono tre linee guida operative:
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Conservare la titolarità del procedimento: il RUP può delegare fasi istruttorie, ma resta responsabile dell’atto finale.
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Valutare la tempestività delle misure di self-cleaning: il tempo e la spontaneità dell’intervento dell’O.E. sono indicatori di affidabilità.
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Accertare l’effettiva discontinuità societaria: la mera sostituzione formale di amministratori non è sufficiente a escludere la persistenza dell’illecito professionale.
7. Conclusione
Il TAR Lazio n. 13575/2025 conferma che la verifica dell’affidabilità morale e professionale dell’operatore è presidio di legalità sostanziale.
Il RUP, nel nuovo assetto del D.Lgs. 36/2023, è chiamato a un delicato equilibrio tra celerità procedimentale e rigore valutativo, consapevole che la self-cleaning è strumento di recupero della fiducia, non di aggiramento delle regole.
In sintesi: la fiducia si riconquista con i fatti, non con gli atti.



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