Il nuovo baricentro: dalla “dichiarazione” all’“affidabilità complessiva”
La sentenza n. 8661/2025 si inserisce in un filone ormai riconoscibile del Consiglio di Stato che abbandona definitivamente la logica sanzionatoria automatica fondata sull’errore o sull’omissione dichiarativa in sé.
Nel nuovo Codice:
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la dichiarazione non è più il bene giuridico protetto in modo autonomo;
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ciò che rileva è l’affidabilità sostanziale dell’operatore economico.
La Sezione V ribadisce che:
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l’informazione inesatta o omessa non è causa di esclusione automatica;
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essa diviene giuridicamente rilevante solo se confluisce in una valutazione motivata di grave illecito professionale, ai sensi degli artt. 95 e 98 d.lgs. 36/2023.
Cambio di paradigma: non più “errore = espulsione”, ma “errore = dato valutabile”.
Coerenza con l’orientamento su art. 98 e onere motivazionale rafforzato
La sentenza si colloca in linea con altre pronunce del 2024–2025 che hanno chiarito come l’art. 98:
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attribuisca alla stazione appaltante un potere valutativo, non un obbligo espulsivo;
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richieda una motivazione concreta, individualizzata e proporzionata.
In questa prospettiva:
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non basta l’astratta riconducibilità del fatto a una “vicenda negativa”;
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occorre dimostrare l’attitudine concreta dell’episodio a incidere sull’affidabilità contrattuale.
La decisione n. 8661/2025 rafforza dunque un principio chiave:
il grave illecito professionale non è una categoria tipologica, ma una valutazione caso per caso.
Documento in lingua straniera: formalismo vs. risultato
Altro passaggio di rilievo è quello sulla documentazione bancaria in lingua straniera.
Il Consiglio di Stato afferma, in modo coerente con l’impianto del Codice:
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che la mancanza di traduzione non determina ex se l’inutilizzabilità del documento;
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se i dati sono oggettivi, numerici e immediatamente comprensibili, la stazione appaltante può legittimamente valutarli.
Qui emerge con chiarezza l’operatività del principio del risultato:
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il formalismo linguistico cede quando non incide su verifica, concorrenza e par condicio;
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la lex specialis va interpretata in modo funzionale e non meramente letterale.
Indicazione pratica fortissima per RUP e commissioni.
4. Il ruolo dei “superprincipi”: non slogan, ma criteri decisori
La sentenza è particolarmente importante perché non si limita a citare i principi di cui agli artt. 1 e 2, ma li utilizza come criteri di decisione.
In particolare:
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il principio del risultato giustifica la non espulsione per vizi ininfluenti;
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il principio della fiducia legittima la valutazione discrezionale della stazione appaltante, purché non arbitraria.
Questo passaggio segna una svolta:
i superprincipi non sono clausole di stile, ma parametri interpretativi primari, idonei a orientare anche il sindacato giurisdizionale.
5. Continuità e discontinuità rispetto al Codice 2016
La sentenza consente anche una lettura in chiave evolutiva:
| Codice 2016 | Codice 2023 |
|---|---|
| Centralità della dichiarazione | Centralità dell’affidabilità |
| Automatismi espulsivi | Valutazione discrezionale motivata |
| Formalismo documentale | Prevalenza della sostanza |
| Giudice “correttivo” | Giudice “di controllo” |
La n. 8661/2025 è una delle pronunce che rendono irreversibile questo passaggio.
Indicazioni operative (chiave ProntoRUP)
Dalla sentenza si possono ricavare alcune regole di condotta operative:
Per i RUP
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motivare sempre perché un fatto incide (o non incide) sull’affidabilità;
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distinguere tra irregolarità formale e criticità sostanziale;
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evitare automatismi espulsivi non espressamente previsti dal Codice.
Per gli operatori economici
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curare la completezza informativa, ma sapere che l’errore non è più “fatale”;
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presidiare la fase difensiva endoprocedimentale, ove possibile.
Valore sistemico della sentenza
In conclusione, la Cons. Stato n. 8661/2025:
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consolida l’interpretazione non formalistica del nuovo Codice;
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rafforza il ruolo della stazione appaltante come soggetto responsabile, non mero esecutore di automatismi;
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riduce il contenzioso meramente strumentale;
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rende più coerente il sistema con i principi euro-unitari di proporzionalità.



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