Affidamento diretto: quanto può durare prima di diventare illegittimo?
Nel nuovo Codice dei contratti pubblici il tema del tempo, paradossalmente, è uno dei più rilevanti e al contempo uno dei meno regolati. L’affidamento diretto, strumento ormai centrale nell’azione amministrativa quotidiana, continua a muoversi in uno spazio normativo che non prevede un termine espresso per la conclusione del procedimento. E proprio questa apparente libertà sta generando, nella prassi, alcune delle criticità più insidiose per i RUP e per gli operatori economici.
La domanda, semplice solo in apparenza, è la seguente: quanto può durare un affidamento diretto prima di diventare illegittimo?
Il Codice non offre una risposta testuale. Non esiste una disposizione che stabilisca un termine massimo, né un richiamo esplicito a scansioni temporali rigide. Tuttavia, fermarsi a questo dato formale significherebbe perdere di vista la vera architettura del sistema introdotto dal D.Lgs. 36 del 2023, fondato su principi che, oggi più che mai, assumono una funzione precettiva e non meramente programmatica.
Il primo riferimento è il principio del risultato. L’azione amministrativa deve essere orientata al conseguimento dell’affidamento nel modo più tempestivo ed efficace possibile. Il tempo, quindi, non è una variabile neutra, ma un elemento strutturale della legittimità dell’azione amministrativa. Un affidamento diretto che si protrae senza una ragione giustificata rischia di entrare in frizione proprio con questo principio.
Accanto al risultato, il principio della fiducia impone di valorizzare l’autonomia e la responsabilità del RUP. Ma fiducia non significa assenza di controllo. Al contrario, implica una responsabilizzazione piena sulle scelte effettuate, comprese quelle relative ai tempi. Un procedimento che resta sospeso per mesi, senza una motivazione puntuale, difficilmente potrà essere giustificato alla luce di questo principio.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo, spesso sottovalutato ma decisivo. Il trascorrere del tempo incide direttamente sul mercato. Un affidamento diretto che rimane aperto per un periodo eccessivo può alterare le dinamiche concorrenziali, scoraggiare la partecipazione degli operatori economici e, nei casi più gravi, configurare una sostanziale elusione dei principi di trasparenza e rotazione.
Il punto, allora, non è individuare un termine astratto valido in ogni situazione, ma comprendere quando la durata diventa irragionevole. E qui il giudizio non può che essere caso per caso, ma con alcuni criteri ormai difficilmente eludibili.
In primo luogo, la complessità dell’affidamento. È evidente che prestazioni semplici richiedono tempi contenuti, mentre attività più articolate possono giustificare una durata maggiore. In secondo luogo, le ragioni del ritardo. Devono essere concrete, documentate e riconducibili a esigenze effettive dell’amministrazione. In terzo luogo, la coerenza complessiva del comportamento del RUP, che deve dimostrare di aver agito con continuità e senza inerzie.
Il vero rischio, oggi, non è tanto l’assenza di un termine normativo, quanto l’uso distorto di questa assenza. Si assiste, nella prassi, a affidamenti diretti che restano aperti per mesi, talvolta in attesa di decisioni interne, talvolta per mere difficoltà organizzative. In questi casi, il confine tra discrezionalità e illegittimità diventa estremamente sottile.
Le possibili conseguenze non sono solo sul piano della legittimità dell’atto. Possono emergere profili di responsabilità, anche di natura erariale, laddove il ritardo determini un pregiudizio per l’amministrazione o per il corretto funzionamento del mercato.
Per gli operatori economici, la questione si traduce in incertezza. Tempi dilatati significano opportunità sospese, difficoltà di programmazione e, in alcuni casi, una percezione di opacità del procedimento.
In questo scenario, il ruolo del RUP diventa centrale. Non si tratta solo di concludere un affidamento diretto, ma di governarne il tempo in modo consapevole e motivato. Il tempo, oggi, è una componente della legalità amministrativa.
La vera sfida, allora, non è chiedersi quanto può durare un affidamento diretto in astratto, ma quando la sua durata smette di essere fisiologica e diventa patologica. Ed è proprio in questo passaggio che si gioca la differenza tra una discrezionalità legittima e un comportamento esposto a censure.
Forse il Codice non ha voluto fissare un termine proprio per lasciare spazio alla responsabilità del RUP. Ma questo spazio, se non governato, rischia di trasformarsi nel punto più fragile dell’intero sistema.


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!