CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICHE E GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 7 novembre 2025, n. 8661 è significativa per l’interpretazione applicativa del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), in particolare sul tema delle cause di esclusione non automatiche, dell’illecito professionale e dell’operatività dei superprincipi del “risultato” e della “fiducia” nella valutazione delle offerte e dei requisiti.
1) Contesto fattuale
La vicenda nasce in una procedura di gara aggiudicata con criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, ove un concorrente impugna l’aggiudicazione addebitando al primo classificato:
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l’omissione dichiarativa di una vicenda professionale estera;
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la produzione di documentazione bancaria in lingua straniera (anziché la traduzione richiesta dalla lex specialis).
Il TAR aveva respinto il ricorso; il Consiglio di Stato conferma tale decisione, offrendo un’interpretazione chiara della disciplina applicabile nell’ambito del nuovo Codice.
2) Esclusioni non automatiche e “grave illecito professionale”
Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia riguarda la nozione e la portata delle cause di esclusione non automatica:
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il nuovo Codice non prevede più l’automatismo sanzionatorio legato a false o omesse dichiarazioni come nel previgente d.lgs. n. 50/2016; la condotta dell’operatore economico rileva solo se integrata nella nozione di “grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 95 comma 1 lett. e) e dell’art. 98.
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la presentazione di informazioni false o fuorvianti entra nella valutazione dell’illecito professionale solo se idonea a incidere sull’affidabilità dell’operatore e supportata da prove adeguate (indizi gravi, precisi e concordanti).
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le omissioni dichiarative o errori non tassativamente qualificati nel Codice non determinano l’esclusione automatica, ma possono essere considerate come elementi ai fini della valutazione complessiva della condotta dell’operatore.
In concreto, nel caso esaminato, l’omissione contestata non integrava illecito professionale in senso utile per giustificare l’esclusione dalla gara.
3) Lingua straniera e comprova dei requisiti
Relativamente alla produzione di documenti in lingua straniera: la pronuncia conferma che la stazione appaltante può valutare la documentazione anche senza traduzione formale qualora i dati numerici risultino immediatamente comprensibili e consentano un controllo efficace (principio “ictu oculi”).
Questa impostazione è coerente con la tendenza del nuovo Codice a favorire giudizi sostanziali sulla capacità e affidabilità dell’operatore, evitando formalismi privi di incidenza sulla trasparenza e sull’esito della procedura.
4) Superprincipi del risultato e della fiducia
La decisione è particolarmente importante perché interpreta i cosiddetti superprincipi introdotti dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 36/2023:
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Principio del risultato: l’azione amministrativa deve orientarsi al conseguimento del miglior esito sostanziale della procedura.
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Principio della fiducia: la stazione appaltante esercita discrezionalità valutativa con responsabilità e buon senso, privilegiando la sostanza rispetto alla forma.
Il Consiglio di Stato sottolinea che, nel bilanciamento complessivo, le scelte della stazione appaltante debbono essere interpretate non con un rigido formalismo, ma in funzione del risultato che la gara intende raggiungere, pur nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza.
5) Rilevanza pratica e prospettive applicative
Questa sentenza assume rilievo operativo perché:
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segna un primo orientamento consolidato sull’errore formale vs rilevanza sostanziale nel nuovo sistema;
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chiarisce la non automatica esclusione per omissioni dichiarative;
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favorisce un approccio più pragmatico nella comprova dei requisiti;
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ribadisce l’effettività dei superprincipi nella valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico.
In definitiva, la pronuncia costituisce un punto di riferimento per i giudici, per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici nella fase di valutazione delle offerte e dei requisiti, in coerenza con l’impostazione teleologica del Codice dei contratti pubblici vigente.



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