CASELLARIO ANAC E AFFIDABILITA’ PROFESSIONALE
Casellario ANAC e affidabilità professionale: un’analisi giurisprudenziale alla luce della sentenza TAR Lazio n. 10244/2025
L’ordinamento dei contratti pubblici, anche a seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 36/2023, continua a essere un terreno fertile per l’interpretazione giurisprudenziale, soprattutto in relazione ai profili intertemporali e alle conseguenze sanzionatorie. La recente sentenza del TAR Lazio, Sezione I-quater, n. 10244 del 27 maggio 2025, si colloca in questo contesto, offrendo chiarimenti fondamentali sulla gestione delle annotazioni nel Casellario informatico ANAC e sulla loro persistente rilevanza, anche per le procedure bandite sotto la vigenza del D.Lgs. n. 50/2016.
1. Il principio del tempus regit actum e il regime transitorio
Il fulcro della decisione del TAR risiede nell’applicazione rigorosa del principio del tempus regit actum. Il Collegio ha stabilito che, per una procedura di gara avviata prima del 1° luglio 2023, data di efficacia del nuovo Codice, la disciplina applicabile rimane quella del D.Lgs. n. 50/2016, incluse le norme relative alle conseguenze di un’aggiudicazione non perfezionatasi. Questo orientamento, già consolidato nella giurisprudenza amministrativa, estende l’irrilevanza dello ius superveniens anche alla fase esecutiva dell’affidamento. Di conseguenza, il potere dell’ANAC di disporre annotazioni, in base all’art. 213, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, rimane intatto per i procedimenti pregressi. La pronuncia respinge, pertanto, l’eccezione secondo cui le nuove disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, o il nuovo Regolamento ANAC del 2023, avrebbero dovuto precludere tale annotazione.
2. La legittimità dell’annotazione per mancata stipulazione del contratto
La sentenza conferma la legittimità dell’annotazione nel Casellario per la decadenza dall’aggiudicazione a seguito della mancata stipulazione del contratto. Pur non essendo tale fattispecie espressamente contemplata tra le cause di esclusione previste dal nuovo art. 98, il TAR ritiene che la condotta dell’operatore economico sia riconducibile a un comportamento sintomatico di inaffidabilità professionale. Il mancato perfezionamento del contratto, infatti, è equiparato a una forma di risoluzione contrattuale per fatto dell’aggiudicatario, un evento che rileva pienamente ai fini della valutazione del requisito dell’affidabilità. Questa interpretazione consolida un filone giurisprudenziale secondo cui le annotazioni non si limitano a fatti tipizzati, ma possono riguardare qualsiasi comportamento che metta in dubbio la serietà e la professionalità dell’impresa.
3. La duplice funzione delle annotazioni nel Casellario ANAC
Un altro aspetto fondamentale chiarito dalla sentenza riguarda la funzione del Casellario ANAC. Il TAR sottolinea che le notizie ivi contenute, anche quando non comportano un’esclusione automatica ai sensi dell’art. 98 del nuovo Codice, non perdono la loro valenza informativa e prudenziale.
Le stazioni appaltanti sono legittimate a utilizzare tali informazioni per esercitare la propria discrezionalità, ad esempio nella scelta degli operatori da invitare a procedure negoziate o ristrette. L’annotazione, quindi, non ha una mera funzione sanzionatoria, ma anche un ruolo conoscitivo, finalizzato a proteggere l’interesse pubblico, consentendo alle amministrazioni di valutare in modo completo e prudenziale l’affidabilità professionale dei concorrenti.
4. Conclusioni
La sentenza del TAR Lazio n. 10244/2025 ribadisce che le annotazioni disposte sotto il D.Lgs. n. 50/2016 conservano la loro efficacia, a prescindere dalle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023. L’affidabilità professionale dell’operatore economico si conferma un requisito centrale e valutabile a più livelli, non solo attraverso le cause di esclusione tassative, ma anche mediante una discrezionalità che si fonda sulle informazioni disponibili nel Casellario. La decisione fornisce, pertanto, una bussola per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, chiarendo le regole applicabili nei procedimenti transitori e confermando la rilevanza di ogni comportamento in grado di mettere in discussione l’idoneità dell’impresa a contrarre con la Pubblica Amministrazione.




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