OFFERTA ECONOMICA PARI A ZERO: L’ESCLUSIONE NON E’ AUTOMATICA
Offerta economica pari a zero: l’esclusione non è automatica
Riflessioni operative per RUP e O.E. alla luce della sentenza TAR Puglia, sez. II, n. 976/2025
Nel contesto degli appalti pubblici, il tema delle offerte economiche pari a zero è tornato al centro dell’attenzione grazie a una recente pronuncia del TAR Puglia (Sez. II, sent. n. 976 del 17 luglio 2025), che ha fatto chiarezza su un nodo applicativo particolarmente rilevante per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici.
Il caso
La controversia nasce da una gara indetta da Puglia Sviluppo S.p.A. per la selezione di banche incaricate della gestione di fondi regionali. Unicredit ha presentato un’offerta economica pari a € 0,00 nel modello cartaceo, mentre sulla piattaforma telematica era indicato l’importo di € 0,001, ritenendo che l’indicazione minima servisse solo per superare un vincolo informatico.
La Commissione ha considerato l’offerta non valida e il RUP ha disposto l’esclusione dell’operatore, richiamando il disciplinare che sembrava richiedere un’offerta superiore a zero.
I principi affermati dal TAR
1. Nessun onere di impugnazione del disciplinare
Se un operatore non contesta la legittimità di una clausola del disciplinare, ma la sua interpretazione e applicazione concreta da parte della stazione appaltante, non è tenuto a impugnarla separatamente.
2. L’offerta pari a zero non può essere esclusa se non c’è una previsione espressa
La lex specialis, per legittimare l’esclusione automatica di offerte pari a zero, deve contenere una previsione chiara e inequivocabile. In mancanza di tale previsione, l’esclusione è illegittima.
3. Offerta gratuita ≠ offerta inaffidabile
Una prestazione offerta a titolo gratuito può comunque risultare seria e affidabile, se compensata da vantaggi economici indiretti ma oggettivamente valutabili (es. benefici reputazionali, sinergie, accesso a nuovi mercati, ecc.). È un principio già affermato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, n. 4614/2017) e ribadito dal TAR Puglia.
Implicazioni pratiche per i RUP
🔹 Se l’offerta pari a zero non è espressamente vietata, non può essere esclusa automaticamente.
🔹 In presenza di offerte anomale, la strada corretta non è l’esclusione diretta, ma la verifica di congruità (art. 110 D.Lgs. 36/2023).
🔹 Il RUP deve valutare se il contratto, anche a titolo gratuito, produca benefici economici per l’operatore, compatibili con l’interesse pubblico e il principio del risultato.
Implicazioni per gli operatori economici
🔹 L’offerta pari a zero è ammissibile, ma va formulata con cautela e accompagnata da una motivazione economica coerente.
🔹 Occorre prestare attenzione alle disposizioni contrastanti tra piattaforma telematica e moduli cartacei: in caso di discordanza, la lex specialis può prevedere quale documento prevale.
Conclusione
La sentenza n. 976/2025 è un importante richiamo all’equilibrio tra formalismo procedurale e sostanza economica del contratto. Per il RUP, significa responsabilità nella lettura delle offerte e nel garantire l’accesso al mercato secondo i principi di fiducia, trasparenza e concorrenza. Per gli operatori economici, rappresenta un’opportunità, ma anche un richiamo alla chiarezza e alla solidità della proposta.




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