Gare sottosoglia con procedura ordinaria: il parere del MIT
Garanzie e procedure sottosoglia: la scelta della procedura ordinaria non travolge le deroghe del Codice
1. Il quesito e il chiarimento del MIT
Con il parere n. 3651 del 2 ottobre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha risposto a un quesito rilevante in tema di garanzie per la partecipazione alle gare e applicazione delle norme sottosoglia.
Il dubbio riguardava se, nel caso in cui una Stazione Appaltante (S.A.) opti per una procedura ordinaria (es. procedura aperta) per l’affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, trovino applicazione le regole proprie delle gare sopra soglia — comprese quelle sulle garanzie provvisorie — oppure se continuino a valere le semplificazioni previste per i sottosoglia dall’art. 53 del D.Lgs. 36/2023.
Il MIT, in linea con la precedente Circolare n. 298/2023, ha ribadito che la scelta della procedura ordinaria non comporta l’applicazione integrale della disciplina sopra soglia.
Infatti, l’art. 48, comma 4, del Codice dispone che:
“Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”.
Ne consegue che, anche in caso di procedura ordinaria, permangono le deroghe previste per i sottosoglia, tra cui l’esclusione o la riduzione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023.
2. Il principio affermato
La procedura scelta (ordinaria o negoziata) non modifica la natura “sottosoglia” del contratto, che rimane il criterio determinante per stabilire il regime applicabile.
Pertanto:
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la garanzia provvisoria può essere non richiesta o ridotta, secondo quanto stabilito dall’art. 53;
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non trovano applicazione automatica gli artt. 106 e 117 del Codice (garanzia provvisoria e definitiva nella disciplina generale);
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restano ferme le semplificazioni procedurali e documentali introdotte dal legislatore per favorire la celerità degli affidamenti di modesto importo.
3. Il fondamento sistematico
La ratio di questa interpretazione è coerente con i principi generali del nuovo Codice dei contratti pubblici:
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il principio del risultato (art. 1), che impone di scegliere strumenti proporzionati e coerenti con l’obiettivo dell’efficienza e della tempestività;
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il principio di fiducia (art. 2), che legittima l’Amministrazione ad esercitare il potere discrezionale nella scelta della procedura più adeguata;
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il principio di proporzionalità (art. 10), che vieta di introdurre oneri sproporzionati rispetto al valore del contratto.
L’art. 48, comma 4, sancisce quindi un equilibrio: anche se si adotta una procedura più garantista, non si perde il regime di favore che il legislatore ha voluto per i contratti sottosoglia.
4. La conferma giurisprudenziale
La giurisprudenza ha più volte riconosciuto che la natura del contratto (sottosoglia o soprasoglia) è il parametro dirimente, indipendentemente dalla procedura scelta.
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Cons. Stato, Sez. V, n. 2074/2024 ha affermato che la stazione appaltante può sempre scegliere una procedura più ampia rispetto al minimo richiesto, ma tale scelta “non comporta il venir meno delle deroghe sottosoglia previste dal legislatore”.
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TAR Toscana, Sez. I, n. 512/2024 ha ribadito che “la natura sottosoglia del contratto rileva quale criterio oggettivo, che permane anche laddove la procedura sia strutturata come una gara aperta”.
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Analogo principio è stato espresso da TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1335/2023, secondo cui “il ricorso volontario a forme procedimentali più complesse non trasforma la gara sottosoglia in sopra soglia”.
5. Implicazioni operative per i RUP
Per i Responsabili Unici del Progetto, il parere MIT offre una linea guida chiara:
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La discrezionalità procedimentale è piena, ma deve essere esercitata nel rispetto della proporzionalità e del risultato.
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Le deroghe sottosoglia restano applicabili anche in caso di procedura aperta o ristretta.
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La richiesta della garanzia provvisoria deve essere valutata con riferimento all’art. 53 e non all’art. 106.
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Ogni scelta deve essere motivata nel fascicolo di gara, con richiamo ai principi di efficienza e fiducia.
6. Conclusioni
Il parere n. 3651/2025 del MIT ribadisce un principio essenziale di coerenza sistemica:
il valore del contratto, non la tipologia della procedura, determina l’applicazione del regime giuridico sottosoglia.
Una lettura che salvaguarda l’obiettivo del nuovo Codice: snellire, non irrigidire, l’azione amministrativa.
La decisione di utilizzare procedure ordinarie per contratti di modesto importo non deve quindi trasformarsi in un aggravio burocratico, ma rimanere un strumento di efficienza e trasparenza, coerente con la finalità ultima: raggiungere il risultato pubblico nel rispetto della proporzionalità e della fiducia.


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