CAM e gare pubbliche
CAM e gare pubbliche: cosa insegna la sentenza del Consiglio di Stato n. 7074/2025
1. Il contesto della decisione
La controversia nasce nell’ambito di una gara del Comune di Napoli per la gestione di 21 nidi e micronidi. L’impresa appellante lamentava, tra le varie censure, l’assenza dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nella lex specialis, sostenendo che la mancata inclusione avrebbe reso la procedura illegittima e alterato la congruità del prezzo a base d’asta.
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso, offrendo tuttavia chiarimenti preziosi per stazioni appaltanti e operatori economici.
2. Il principio di base: i CAM sono obbligatori, ma non sempre applicabili
L’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti devono inserire nei documenti di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dai CAM adottati dal Ministero dell’Ambiente per le specifiche categorie di appalto.
Il decreto richiamato dall’appellante (DM 29 gennaio 2021) riguarda però i servizi di pulizia e sanificazione di edifici. Nel caso di specie, l’appalto aveva come oggetto la gestione educativa e organizzativa degli asili nido, con servizi accessori (mensa, pulizia, sanificazione) già affidati ad altri soggetti.
Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, i CAM invocati non erano applicabili a quel settore specifico.
3. Le indicazioni per i RUP
Questa sentenza fornisce alcune linee operative importanti:
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Verifica preliminare della categoria CAM applicabile: il RUP deve valutare se i CAM ministeriali riguardino esattamente l’oggetto dell’appalto. Non è possibile estendere automaticamente CAM previsti per altri settori.
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Chiarezza negli atti di gara: è fondamentale indicare in modo esplicito, già nella determina a contrarre e nel disciplinare, se i CAM trovano applicazione e, se sì, quali parti del servizio o fornitura vi rientrano.
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Coerenza con il principio di risultato: l’omessa previsione di CAM non deve essere frutto di superficialità o omissione, ma di una valutazione motivata sulla non pertinenza. In caso contrario, la procedura può essere esposta a contenzioso.
4. Le implicazioni per gli Operatori Economici
Gli OE devono trarre alcune conseguenze operative:
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Attenzione nella fase di impugnazione: contestare l’assenza di CAM ha senso solo se esiste un decreto ministeriale che riguarda specificamente quella tipologia di appalto.
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Valorizzazione delle offerte “green”: anche quando i CAM non sono formalmente obbligatori, gli operatori possono proporre soluzioni migliorative in chiave ambientale, che spesso incidono sul punteggio tecnico.
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Prospettiva strategica: la transizione ecologica nei contratti pubblici è ormai irreversibile. Adeguarsi ai CAM (anche oltre l’obbligo) può costituire un vantaggio competitivo.
5. L’insegnamento di fondo
La sentenza ribadisce un equilibrio importante:
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da un lato, i CAM sono uno strumento essenziale per integrare sostenibilità ambientale ed efficienza delle gare;
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dall’altro, la loro applicazione deve essere mirata e coerente con la categoria merceologica individuata dal Ministero.
In sintesi: i CAM non sono un “ombrello universale”, ma parametri tecnici da applicare solo dove espressamente previsti.
Per RUP e OE, ciò significa rafforzare la fase di istruttoria e di studio dei bandi, così da evitare sia esclusioni indebite sia contenziosi fondati su contestazioni generiche.


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