Subappalto e qualificazioni nei lavori pubblici: le conferme del TAR Lazio
Con la sentenza n. 6641/2025 il TAR Lazio, Sez. II-bis, ha respinto il ricorso di un’impresa classificata quarta in graduatoria che contestava l’aggiudicazione di un appalto di lavori di restauro a favore della prima classificata. La decisione è rilevante per i RUP, poiché chiarisce alcuni punti chiave su qualificazioni, subappalto e corretto calcolo del ribasso.
1. Subappalto e categorie scorporabili
L’impresa ricorrente sosteneva che l’aggiudicataria fosse priva della SOA OS2/A (beni culturali – superfici decorate), quindi non legittimata né all’esecuzione, né a presentare proposte migliorative.
Il TAR ha chiarito che:
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è sufficiente possedere la qualificazione nella categoria prevalente (OG2, restauro beni immobili tutelati) per l’intero importo dei lavori;
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le lavorazioni in categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (come OS2/A) possono essere integralmente subappaltate a imprese qualificate;
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non è necessaria l’indicazione nominativa del subappaltatore già in fase di gara, trattandosi di adempimento rilevante solo in sede di esecuzione.
👉 Per i RUP: la mancata qualificazione diretta in OS2/A non impedisce la partecipazione, purché sia dichiarata l’intenzione di subappaltare a impresa idonea. L’eventuale omissione si tradurrà in un inadempimento contrattuale, non in causa di esclusione.
2. Codici ATECO e CCNL
Un altro profilo riguardava la presunta incoerenza del codice ATECO e l’applicazione di un CCNL diverso da quello specifico del restauro.
Il TAR ha ricordato che:
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i codici ATECO hanno valore statistico e non possono costituire requisito di ammissione, salvo espressa previsione della lex specialis;
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quanto al CCNL, se la lex specialis fa riferimento al “settore” e non a uno specifico contratto, è ammissibile l’applicazione di un CCNL comunque coerente con le attività oggetto dell’appalto (nel caso di specie, il CCNL edilizia includeva anche lavorazioni di restauro).
👉 Per i RUP: in sede di verifica, non bisogna limitarsi ai codici ATECO, ma guardare a oggetto sociale, attestazioni SOA e coerenza effettiva del CCNL applicato.
3. Ribasso e migliorie
La ricorrente contestava un’incongruenza tra ribasso dichiarato (4,899%) e valore delle migliorie offerte (circa 37.000 euro).
Il TAR ha ribadito che:
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il ribasso deve essere calcolato sull’importo a base d’asta al netto di costi della manodopera e oneri di sicurezza;
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le migliorie, se a totale carico dell’impresa, costituiscono un costo aggiuntivo esterno e non incidono sul ribasso, né generano automaticamente anomalia.
👉 Per i RUP: attenzione a distinguere il ribasso economico dalle migliorie tecniche offerte: queste ultime non vanno conteggiate come riduzione dell’importo base, ma come prestazioni ulteriori a carico dell’operatore.
4. Indicazioni pratiche per i RUP
Dalla decisione emergono tre regole operative:
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Subappalto necessario: per le categorie a qualificazione obbligatoria (es. OS2/A), è sufficiente dichiarare in sede di gara l’intenzione di subappaltare, senza nominare il subappaltatore.
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Codici ATECO: non sono parametro qualificante; prevalgono le attestazioni SOA e l’oggetto sociale.
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CCNL: conta la coerenza con il settore oggetto dell’appalto, non la corrispondenza formale con una sigla specifica.
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Migliorie: vanno trattate come prestazioni aggiuntive, non come ribasso occulto.
Conclusione
La sentenza conferma un orientamento ormai consolidato: il RUP deve valutare l’offerta tecnica ed economica alla luce della lex specialis e delle regole di qualificazione del Codice dei Contratti, evitando interpretazioni che restringano indebitamente la platea dei concorrenti.
Il messaggio è chiaro: l’equilibrio tra apertura alla concorrenza e rispetto delle qualificazioni si gioca sulla corretta gestione del subappalto e sulla distinzione tra ribasso e migliorie.



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