ANNOTAZIONI CASELLARIO ANAC: RUOLO E NATURA DEL PROVVEDIMENTO
Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7106/2025
La sentenza del Consiglio di Stato n. 7106 del 2025 offre importanti chiarimenti in materia di annotazioni nel casellario informatico dell’ANAC e sulla natura dei poteri dell’Autorità in merito. La decisione respinge l’appello di un operatore economico contro la sentenza del TAR che aveva confermato l’annotazione disposta dall’ANAC a seguito della risoluzione di un contratto per grave inadempimento. L’analisi della sentenza evidenzia principi chiave che ogni RUP deve conoscere.
1. Poteri dell’ANAC e Valutazione della “utilità” della notizia
Il Consiglio di Stato ribadisce un principio consolidato: l’ANAC non ha poteri di valutazione discrezionale sulla gravità dei fatti segnalati dalla stazione appaltante. Il suo ruolo è limitato a un’attività di ricognizione e accertamento della veridicità dei fatti e della loro “utilità” ai fini dell’annotazione. L’utilità della notizia, in particolare, deve essere valutata in astratto ed ex ante.
L’Autorità deve verificare che la notizia non sia manifestamente “inconferente” rispetto alle finalità del casellario. L’apprezzamento della gravità dell’inadempimento, invece, spetta in via esclusiva alla stazione appaltante che ha subito il fatto e, successivamente, al giudice.
Per il RUP, questo significa che la segnalazione all’ANAC deve essere accurata e basata su fatti oggettivi. Non è compito dell’ANAC entrare nel merito della correttezza della risoluzione del contratto, ma valutare se la notizia sia rilevante per l’affidabilità futura dell’operatore economico.
2. Natura del termine di segnalazione
La sentenza chiarisce che il termine di 30 giorni, previsto dall’articolo 11 del Regolamento ANAC per la gestione del casellario, per la segnalazione dei fatti rilevanti da parte delle stazioni appaltanti, non è perentorio. Il Consiglio di Stato lo definisce un termine “acceleratorio e ordinatorio”. La sua inosservanza non invalida il procedimento di annotazione.
Questa statuizione è cruciale per il RUP, poiché rassicura sul fatto che un ritardo nella comunicazione all’ANAC non compromette l’utilità dell’annotazione. Tuttavia, il RUP deve agire tempestivamente, in quanto il ritardo può portare a sanzioni per la stazione appaltante stessa.
3. Assenza di sospensione in caso di contenzioso
Il Consiglio di Stato ha stabilito che la pendenza di un contenzioso giudiziario tra l’operatore economico e la stazione appaltante (ad esempio, un ricorso contro la risoluzione del contratto)
non giustifica la sospensione del procedimento di annotazione.
Questo principio è supportato dalla giurisprudenza europea (Direttiva 2014/24/UE), che vieta agli Stati membri di impedire una valutazione dell’affidabilità di un operatore per il solo fatto che un contenzioso sia in corso. Le annotazioni, in particolare quelle nella “Sezione B” del casellario, possono riguardare anche fatti “contestati in giudizio”.
Per il RUP, ciò significa che l’ANAC può procedere con l’annotazione anche se l’impresa ha impugnato la risoluzione, in quanto l’annotazione ha una funzione di pubblicità notiziale e non sanzionatoria. L’esito del contenzioso potrà, in un secondo momento, essere oggetto di un’ulteriore annotazione.
4. La discrezionalità sull’audizione
Infine, la sentenza conferma che la richiesta di audizione da parte dell’operatore economico non è un diritto, ma una facoltà discrezionale del dirigente ANAC. L’audizione viene concessa solo se le circostanze rappresentate dall’impresa sono ritenute rilevanti per approfondire il quadro istruttorio.
In sintesi, la decisione consolida l’orientamento giurisprudenziale che attribuisce all’ANAC un ruolo di “pubblicità notiziale” e non di “giudizio” sui fatti di grave inadempimento. Il RUP deve attenersi a procedure chiare, segnalando tempestivamente i fatti rilevanti, consapevole che l’annotazione è uno strumento di trasparenza e non una sanzione, e che il suo corso non sarà interrotto da eventuali contenziosi legali.



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