PROROGA TERMINI: CHIARIMENTI ANAC
ANAC: Proroga dei termini di gara e criticità della piattaforma: la Parità di trattamento è sacra!
Roma, 9 luglio 2025 – L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la Delibera n. 268 del 2 luglio 2025, ha espresso un parere fondamentale in merito alla legittimità di una procedura di gara per l’affidamento di servizi di pulizia, sollevando importanti questioni sulle modalità di comunicazione delle proroghe dei termini e sulla funzionalità delle piattaforme telematiche.
Il Contesto del parere L’istanza è stata presentata dalla Zenith Services Group S.p.A. , che ha contestato la procedura di gara indetta dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, in particolare le modalità di proroga del termine di scadenza delle offerte. L’azienda ha segnalato che la proroga (dal 5 maggio al 15 maggio 2025 ) era stata comunicata solo sul sito istituzionale della Stazione Appaltante , e non tramite PEC o piattaforma di gara “Acquistinretepa” come previsto dalla lex specialis (il regolamento di gara). Inoltre, la proroga era avvenuta lo stesso giorno della scadenza originaria.
I Punti Chiave Rilevati dall’ANAC
- Criticità della Piattaforma e Offerte Incomplete:
- L’ANAC ha rilevato che, fino alla data originaria di scadenza (5 maggio 2025), la piattaforma telematica non permetteva agli Operatori Economici di indicare tutti gli elementi richiesti dall’Art. 19 del Capitolato d’Oneri a pena di inammissibilità dell’offerta, in particolare la stima dei costi aziendali per la salute e sicurezza e la stima dei costi della manodopera, oltre a eventuali motivazioni per ribassi.
- Di conseguenza, al 5 maggio, tutte le offerte presentate erano potenzialmente incomplete e quindi a rischio esclusione.
- La successiva apertura di una “casella” per l’ulteriore documentazione economica e la possibilità di integrare l’offerta, create contestualmente alla proroga, confermano la criticità originaria della piattaforma.
- L’ANAC ha ritenuto generica e inidonea la precisazione (FAQ 14) della Stazione Appaltante secondo cui la commissione giudicatrice avrebbe potuto richiedere chiarimenti sugli elementi mancanti, poiché i chiarimenti non possono assurgere a integrazione di un’offerta incompleta ab origine.
- Modalità Irregolari della Proroga:
- L’ANAC ha ritenuto illegittime le modalità di comunicazione della proroga.
- Sebbene l’Art. 92, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 consenta la pubblicazione delle proroghe sul sito istituzionale, questa modalità è limitata ai casi di comprovato malfunzionamento delle piattaforme (Art. 25, comma 2, terzo periodo).
- Nel caso specifico, la pubblicazione della proroga solo sul sito istituzionale, senza accompagnarla con gli altri metodi previsti dalla legge (es. piattaforma di gara, PEC, come dalla
lex specialis) , è stata giudicata inidonea ad assicurare la par condicio (parità di trattamento) dei concorrenti.
- Violazione dei Principi di Parità di Trattamento e Massima Partecipazione:
- L’Autorità ha evidenziato una palese disparità di trattamento tra gli Operatori Economici che avevano già presentato un’offerta (ancorché incompleta) e quelli che, non avendola ancora presentata, hanno potuto beneficiare della proroga e della contestuale correzione delle carenze della piattaforma.
- La Stazione Appaltante non ha assicurato la massima partecipazione, nonostante il rischio evidente di escludere molti concorrenti per ragioni a loro non imputabili.
- L’obiezione della Stazione Appaltante che l’invio di PEC avrebbe comportato un aggravio sproporzionato è stata respinta, considerando l’entità degli importi dei lotti e il numero di concorrenti potenzialmente a rischio esclusione.
- L’ANAC ha ribadito il principio del “contrarius actus”: le modifiche sostanziali devono avvenire con le stesse forme di pubblicità utilizzate per il bando di gara. Le modifiche introdotte con la comunicazione del 5 maggio 2025, sia per le implementazioni della piattaforma che per la proroga dei termini, hanno avuto una valenza sostanziale.
Conclusioni dell’ANAC e Implicazioni
L’ANAC ha ritenuto che l’operato della Stazione Appaltante in tema di modalità di pubblicazione della proroga del termine di scadenza delle offerte non sia conforme alla disciplina di riferimento e alla lex specialis. Di conseguenza, l’ANAC invita la Stazione Appaltante a disporre un’ulteriore proroga del termine di scadenza delle offerte di durata ragionevole, comunicandola con le modalità previste dalla legge, fatto salvo l’esercizio dell’autotutela sull’intera procedura.
Cosa significa per RUP e Operatori Economici?
- Per i RUP: È fondamentale assicurare che ogni modifica sostanziale ai documenti di gara, incluse le proroghe dei termini, sia comunicata con le stesse modalità e pubblicità del bando originale, garantendo sempre la massima trasparenza e la par condicio tra i partecipanti. Le criticità tecniche delle piattaforme non giustificano la violazione di questi principi. L’onere di vigilanza sulla completezza delle offerte è cruciale, e le FAQ non possono sostituire la chiarezza della lex specialis.
- Per gli Operatori Economici: Questo parere rafforza la possibilità di contestare le procedure dove le modalità di comunicazione non sono chiare o limitano la partecipazione, specialmente in presenza di problemi tecnici delle piattaforme che impediscono la corretta formulazione delle offerte. È un’ulteriore garanzia della tutela della concorrenza.
In sintesi, la corretta gestione dei termini e delle comunicazioni in gara è essenziale per la legittimità dell’intera procedura, a garanzia della parità di accesso per tutti gli Operatori Economici.


Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!