PRINCIPIO DEL RISULTATO COSA DICE IL CDS
Il Principio del Risultato nel Nuovo Codice Appalti: La Chiarezza del Consiglio di Stato
Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), il principio del risultato è stato elevato a criterio guida dell’intera attività contrattuale pubblica. Non si tratta più solo di efficienza e rapidità, ma di una piena realizzazione dell’interesse pubblico, che passa necessariamente attraverso procedure conformi alla legge, prestazioni di qualità e il rispetto rigoroso delle regole.
Questo principio, apparentemente semplice, sta già generando un’importante opera di interpretazione da parte della giurisprudenza, soprattutto nei casi in cui un’offerta possa sembrare economicamente vantaggiosa, ma presenti delle carenze sui requisiti tecnici essenziali.
La Sentenza del Consiglio di Stato n. 5217/2025: Un Faro sulla Legalità Sostanziale
In questo contesto si inserisce la recente e significativa sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, del 16 giugno 2025, n. 5217. La pronuncia si è confrontata proprio con il significato e la portata applicativa del principio del risultato, fornendo un chiarimento fondamentale: la finalità del risultato non può mai prevalere sulla legalità sostanziale della procedura né fungere da correttivo dei requisiti tecnici previsti nella lex specialis.
Il caso in esame riguardava una gara per la fornitura di dispositivi medici, dove l’offerta aggiudicataria, pur apparentemente vantaggiosa, difettava di una certificazione tecnica essenziale, l’apirogenicità di una siringa. La Stazione Appaltante, pur avendo attivato un soccorso istruttorio, non aveva ottenuto la prova della conformità del prodotto offerto al requisito richiesto.
Qualità, Sicurezza e Conformità: Componenti Irrinunciabili del Risultato
Il Consiglio di Stato, confermando la decisione del TAR Piemonte, ha ribadito con forza che:
- Il risultato non è sinonimo di rapidità o economicità isolata. Include sempre e comunque la conformità dell’offerta alla domanda pubblica, così come è cristallizzata nella legge di gara.
- La qualità della prestazione e la sicurezza del servizio sono componenti irrinunciabili del risultato amministrativo. In particolare nel settore sanitario, la qualità tecnica della fornitura è una condizione insostituibile della legittimità dell’aggiudicazione.
- Non è sufficiente una generica equivalenza funzionale. La lex specialis deve essere interpretata testualmente, e i requisiti tecnici devono essere dimostrati sul prodotto effettivamente offerto, attraverso certificazioni prodotte in sede di gara, non tramite argomentazioni postume o inferenze soggettive.
- Il soccorso istruttorio non può sanare carenze tecniche sostanziali. Se un operatore non fornisce elementi oggettivi di prova durante la procedura, non può pretendere di farlo in sede processuale, pena la lesione della parità di trattamento e della trasparenza.
La sentenza è un messaggio giuridico chiaro: il risultato perseguito dall’Amministrazione deve essere pienamente conforme alla legge di gara e non può essere invocato per legittimare deroghe soggettive ai requisiti imposti a presidio della qualità e sicurezza della prestazione.
Un Nuovo Equilibrio tra Efficienza e Legalità
Questa decisione ridefinisce il bilanciamento tra efficienza, legalità e tutela dell’interesse pubblico. Il principio del risultato non autorizza l’Amministrazione a discostarsi dalle proprie stesse regole di gara in nome di una presunta maggiore economicità o funzionalità. Al contrario, il “miglior rapporto qualità/prezzo” si realizza solo a parità di requisiti qualitativi richiesti.
La legalità e la trasparenza rimangono i cardini della funzione amministrativa, e la vera misura del risultato si trova nella coerenza tra la domanda pubblica e l’offerta tecnica.
Questa pronuncia è un faro importante per tutti gli operatori del settore e le stazioni appaltanti, confermando che l’interesse pubblico si attua pienamente solo attraverso il rispetto rigoroso delle regole e la garanzia della qualità e sicurezza delle prestazioni.


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